circolare di settembre 2022
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Servizi di trasporto beni in esportazione
Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022, n. 392 | Le prestazioni di servizi di trasporto internazionali (nel caso di specie, relativi a beni esportati) territorialmente rilevanti in Italia non rientrano nel regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2, DPR n. 633/72, laddove il committente agisca quale “subappaltatore”. |
Nuovo mod. IMU
Decreto MEF 29.7.2022
| È stato pubblicato sulla G.U. 8.8.2022, n. 184 il Decreto che approva il nuovo modello di dichiarazione IMU, che sostituisce quello di cui al DM 30.10.2021. Si rammenta che il termine di presentazione della dichiarazione per il 2021 è stato prorogato al 31.12.2022. Sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per il 2021 utilizzando il vecchio modello. |
Riduzione termini accertamento e tracciabilità dei pagamenti
Risposta interpello Agenzia Entrate 2.8.2022, n. 404 | La riduzione di 2 anni dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, a favore dei soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi alle operazioni di importo superiore a € 500, è applicabile anche in caso di utilizzo di RIBA e MAV. |
Credito d’imposta investimenti pubblicitari
Risposta interpello Agenzia Entrate 12.8.2022, n. 421 | Il credito d’imposta ex art. 57-bis, DL n. 50/2017 spetta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, effettuati da imprese / lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Non sono agevolabili le spese per investimenti in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione (e il relativo pagamento) di servizi resi da soggetti terzi. |
Addebito imposta di bollo contribuente forfetario
Risposta interpello Agenzia Entrate 12.8.2022, n. 428 | L’imposta di bollo, pari a € 2, apposta tramite contrassegno sulla fattura e addebitata al cliente da un contribuente forfetario per importi superiori a € 77,47 costituisce ricavo / compenso. Tale importo concorre quindi alla determinazione del reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva. |
COMMENTI LE NOVITÀ DEL c.d. “decreto semplificazioni” dopo la conversione in legge |
Recentemente, sulla G.U. 19.8.2022, n. 193 è stata pubblicata la Legge n. 122/2022 di conversione del DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”. In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte alcune novità, di seguito illustrate.
TENUTA / CONSERVAZIONE CONTABILITÀ
In sede di conversione, con la modifica del comma 4-quater dell’art. 7, DL n. 357/94, è stata introdotta la possibilità, oltre che di tenere, anche di conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva effettuata ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale.
DATI 8 – 5 – 2‰ INVIATI TELEMATICAMENTE DAL SOSTITUTO
Sono confermate le nuove disposizioni in base alle quali il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:
- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta (come già previsto in passato);
- consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (come già previsto in passato);
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8 – 5 – 2 ‰, entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione, come già previsto in passato e di seguito riportato.
Data presentazione dichiarazione da parte del sostituito | Termine invio dichiarazione all’Agenzia delle Entrate da parte del sostituto |
entro il 31.5 | 15.6 |
dall’1.6 al 20.6 | 29.6 |
dal 21.6 al 15.7 | 23.7 |
dal 16.7 al 31.8 | 15.9 |
dall’1.9 al 30.9 | 30.9 |
Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);
- conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, anche le schede relative alle scelte dell’8 – 5 – 2 ‰.
Quanto sopra trova applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022 (periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Semplificazioni” e pertanto dal mod. 730/2023. |
TERMINI INVIO LIPE E MOD. INTRA
Il differimento di alcune scadenze fiscali originariamente previsto, ha subito alcune modifiche in sede di conversione. In particolare:
- è confermato il differimento dal 16.9 al 30.9 del termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
- è stato ripristinato, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (in precedenza entro il mese successivo al periodo di riferimento), il termine di presentazione deI Intra.
LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Relativamente all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l’altro, che:
- se l’importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta riferita al terzo trimestre (30.11).
è confermato che, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.
DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
É confermato il differimento al 30.9.2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per il 2020 e per il 2021
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
Relativamente agli obblighi di pubblicità / trasparenza riguardanti la percezione di contributi pubblici previsti dall’art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124/2017, in sede di conversione è stata introdotta la possibilità di assolvere tale adempimento nell’ambito della Nota integrativa al bilancio d’esercizio (in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sul portale digitale dell’associazione di categoria) anche per i soggetti che scelgono di redigerla pur non essendone obbligati.
In tal caso l’adempimento va assolto nel temine previsto per la redazione del bilancio, anziché entro il 30.6 dell’anno successivo all’erogazione del beneficio.
ESTENSIONE UTILIZZO MOD. F24
In sede di conversione è stata disposta l’estensione della possibilità di versamento / compensazione tramite il mod. F24 ad ulteriori imposte / tasse / contributi spettanti allo Stato, Enti Territoriali / Previdenziali, rispetto a quelle attualmente previste.
L’individuazione di tali nuove tipologie di imposte / tasse / contributi è demandata al MEF.
EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI
è confermata la nuova disposizione in base alla quale i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al de cuius, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge.
Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l’importo erogato.
DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA
L’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2014 prevede una limitazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
In particolare se la dichiarazione precompilata è trasmessa:
- senza modifiche rispetto ai dati già presenti nel modello;
oppure
- con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (come, ad esempio, variazione dei dati anagrafici o del sostituto d’imposta);
non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.
Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche dei dati, tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell’intermediario stesso.
In tal caso, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 5, il controllo da parte dell’Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Sono confermate le modifiche apportate ai commi 1 e 3 del citato art. 5 a seguito delle quali la dichiarazione precompilata presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta / un CAF / un professionista abilitato:
- senza modifiche, non è soggetta al controllo formale dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi;
- con modifiche, è soggetta al controllo formale ma lo stesso non riguarda i dati non modificati delle spese sanitarie. Il CAF / professionista abilitato tramite il quale la dichiarazione è presentata è comunque tenuto a verificare la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata ma non è tenuto a conservazione la documentazione esibita dal contribuente. In caso di difformità, l’Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022, ossia dal mod. 730/2023. |
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
Per effetto dell’introduzione, in sede di conversione, del nuovo comma 5-bis all’art. 6, Legge n. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”, l’esito negativo dell’attività istruttoria nei confronti del contribuente (già informato dell’avvio di quest’ultima) va comunicato dall’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla conclusione della stessa.
ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:
- il contratto sia stipulato con l’assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. “contratti assistiti”);
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un’apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all’Accordo Territoriale vigente (c.d. “contratti non assistiti”).
In sede di conversione:
- è confermato che la citata può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce;
- è introdotta la puntualizzazione che quanto sopra trova applicazione a condizione che i contratti stipulati successivamente abbiano il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata l’attestazione.
DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE
Sono confermate le modifiche apportate all’art. 83, comma 1, TUIR a seguito delle quali:
- l’esclusione dall’applicazione del c.d. “principio di derivazione rafforzata” è circoscritta alle micro-imprese ex art. 2435-ter, C.c. che non hanno “optato” per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Di conseguenza in caso di redazione del bilancio in forma ordinaria, anche per tali soggetti “valgono … i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai … principi contabili”.
La novità in esame consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un “doppio binario” determinato dal fatto che, in relazione ad alcune poste contabili, non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Princìpi contabili; |
- i criteri di imputazione temporale hanno effetto ai fini fiscali anche con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione “evita … alle imprese la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa (IRES /IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento”.
In sede di conversione è stato inoltre disposto che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili di cui all’art. 83, comma 1, quarto periodo, TUIR, rilevano anche ai fini IRAP.
Sia ai fini IRES che ai fini IRAP è disposta la non applicabilità delle predette novità ai componenti negativi di reddito / del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa corrispondente al termine di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione / 31.12 del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa).
Le disposizioni in esame sono applicabili dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, a decorrere dal 2022. |
ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
è confermata, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (in generale, dal 2022) l’abrogazione della disciplina di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate “di comodo” le società c.d. “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:
- risultano in perdita per 5 periodi d’imposta consecutivi;
- in un quinquennio:
- risultano in perdita per 4 periodi d’imposta;
- per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.
DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI
Sono confermate le modifiche “formali” all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 relativo alla deduzione IRAP del costo da lavoro dipendente.
In sede di conversione è precisato che le specifiche deduzioni per il personale dipendente a tempo spettano per i soggetti che determinano il valore della produzione:
- ai sensi degli artt. da 5 a 9 del citato art. 11;
- ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 10-bis, D.Lgs. n. 446/97.
Inoltre, stante l’applicazione delle predette modifiche già a decorrere dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (ossia, in generale, dal 2021), il Legislatore riconosce “la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte”.
Tale possibilità, ora disciplinata normativamente, è stata “anticipata” dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15.7.2022, n. 40/E
ESTEROMETRO
é confermata la riformulazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto, oltre che nel caso in cui l’operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).
È confermato inoltre il differimento alle operazioni effettuate dall’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) dell’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili, per l’omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni in esame. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di € 200, se l’invio è effettuato entro 15 giorni ovvero se nello stesso termine è effettuato l’invio corretto dei dati.
TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO
Per effetto della modifica degli artt. 13, commi 1 e 4 e 19, comma 1, DPR n. 131/86, è confermato il differimento da 20 a 30 giorni del termine:
- per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
- per la “denuncia”, a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro.
PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO
è confermata l’introduzione del nuovo comma 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 con il quale è disposta la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di estendere le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.
MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L’ESTERO
é confermata la nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, DL n. 167/90 che dispone la riduzione da € 15.000 a € 5.000 dell’importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali. Peraltro non è più richiesta l’individuazione delle operazioni “frazionate”.
La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021. |
ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE
Intervenendo sull’art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è confermato che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi / cura / riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie “riconosciute”
“si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”.
La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da case di ricovero e cura non convenzionate con il sistema sanitario e quest’ultima acquisti la prestazione sanitaria da un professionista che applica l’esenzione in esame. In tale fattispecie l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario.
IVA AL 10% PER “RICOVERO E CURA” NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI
é confermata la modifica del n. 120 della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% oltre che per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari anche alle:
- prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate.
Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19.
PROROGA REVERSE CHARGE CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP
È confermata la proroga fino al 31.12.2026 dell’applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti:
- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
TRASMIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE TEZO SETTORE
Con l’aggiunta di un nuovo periodo al comma 2 dell’art. 54, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in sede di conversione è stato disposto che nel computo dei 180 giorni entro i quali il RUNTS deve richiedere agli Enti pubblici territoriali le eventuali informazioni / documenti mancanti e verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione non va tenuto conto del periodo compreso tra l’1.7.2022 e il 15.9.2022.
ENTI TERZO SETTORE
Con la modifica dell’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è confermata l’applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l’iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell’UE a decorrere dall’operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.
In sede di conversione è stato disposto tra l’altro che:
- le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ossia quelli determinati includendo, oltre ai costi diretti, quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari;
- le predette attività si considerano non commerciali se i ricavi non superano di oltre il 6% (in precedenza 5%) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre 3 periodi d’imposta consecutivi (in precedenza 2);
- i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali / contributi e offerte erogate da Amministrazioni pubbliche non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore di natura non commerciale ex art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017;
- i proventi non commerciali conseguiti da OdV e APS si considerano entrate derivanti da attività non commerciali;
- per tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro è applicabile in misura fissa (200) agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale accreditate / convenzionate con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, con l’UE / Amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- sono esenti IVAFE i prodotti finanziari, i c/c e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli Enti del Terzo Settore.
ADEGUAMENTO STATUTI ENTI TERZO SETTORE
In sede di conversione è stato prorogato al 31.12.2022 (in precedenza 31.5) il termine entro il quale gli Enti del Terzo Settore possono adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore tramite la modalità semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.
REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO
È confermata la proroga dei termini di registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA). In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:
- al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 – 31.12.2022;
- al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 – 30.6.2023;
per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.
Va evidenziato che alla proroga in esame è collegato il differimento al 30.11.2022 dell’invio da parte del contribuente della dichiarazione attestante che l’importo complessivo degli aiuti COVID-19 fruiti non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, come disposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.6.2022.
PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021
È confermata la proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.
In sede di conversione la proroga al 31.12.2022 è stata estesa anche alla dichiarazione IMU degli enti non commerciali, il cui termine è scaduto il 30.6.2022. |
SEGNALAZIONI AGENZIA ENTRATE CRISI D’IMPRESA
Le novità, introdotte in sede di conversione, relative ai nuovi parametri della consistenza del debito IVA che fa “scattare” la segnalazione al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché il termine entro la quale la stessa è effettuata, sono state esaminate nell’ambito dell’Info Azienda n. 8 di Agosto.
In sintesi, con specifico riguardo all’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, le nuove disposizioni:
- hanno elevato la relativa soglia di riferimento, come di seguito evidenziato:
Agenzia Entrate | Ante conversione DL n. 73/2022 | Post conversione DL n. 73/2022 |
Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 | Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del mod. IVA relativo all’anno precedente. |
- prevedono che la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è inviata:
- in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a € 20.000;
- contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE (in precedenza era previsto l’invio entro 60 giorni da tale termine).
L’applicazione delle nuove previsioni decorre dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022). |
CESSIONE CREDITI DA DETRAZIONI EDILIZIE
Con l’abrogazione, in sede di conversione, del comma 3 dell’art. 57, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, quanto disposto dall’art. 121, DL n. 34/2020 così come da ultimo modificato dall’art. 14 del citato DL n. 50/2022, riguardante le possibili cessioni del credito derivante dalla detrazione per interventi edilizi / di riqualificazione energetica non fruita direttamente dall’avente diritto, risulta applicabile anche ai crediti la cui opzione per lo sconto in fattura / prima cessione è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate prima dell’1.5.2022.
Si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 14 all’art. 121, DL n. 34/2020, ferme restando la prima cessione “libera” ad un qualsiasi soggetto terzo e le successive due cessioni nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo, è riconosciuta sempre a banche e società appartenenti ad un gruppo bancario la possibilità di scegliere di cedere il credito acquisito “a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005”, ossia ad un soggetto diverso dal consumatore / utente “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, correntista della banca / banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
ABROGAZIONE LIMITI DE MINIMIS CREDITI ENERGETICI
In sede di conversione, a seguito dell’abrogazione del comma 3-ter dell’art. 2, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” è venuto meno l’obbligo di rispettare i limiti UE in materia di aiuti “de minimis” per le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta energetici.