cIRCOLARE DI SETTEMBRE 2021
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Cancellazione automatica debiti fino a € 5.000
Decreto MEF 14.7.2021 | È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua le modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000. È stata fissata al 31.10.2021 la data in cui interverrà tale cancellazione. |
Tax free viaggiatori extraUE
Risposta interpello Agenzia Entrate 19.7.2021, n. 485 | Per le cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE “privati” con l’applicazione del c.d. “tax free shopping” per le quali va emessa fattura elettronica utilizzando OTELLO il cedente è tenuto a consegnare la stessa (in formato cartaceo o elettronico) all’acquirente, turista extraUE. Non è sufficiente comunicare / consegnare all’acquirente il codice fornito da OTELLO attestante l’avvenuta acquisizione della fattura da parte del sistema stesso. |
Agevolazione “prima casa”
Sentenza Corte Cassazione 22.7.2021, n. 20981 | L’agevolazione “prima casa” spetta anche all’acquirente che possiede nello stesso Comune un altro immobile che “è troppo piccolo per abitarci”. |
Credito d’imposta beni strumentali cumulabilità
Risposta interpello Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 508 | Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi previsto dalla Finanziaria 2020 è cumulabile con eventuali altre agevolazioni (nel caso di specie, contributo riferito al Contratto di sviluppo / Accordo di Programma ex DM 9.12.2014). Ciò “a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale … va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d’imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP”. |
Operazioni con San Marino
Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021 | È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che individua le modalità operative per l’utilizzo della fatturazione elettronica per le operazioni con la Repubblica di San Marino. In particolare, il cedente / acquirente italiano dovrà verificare, oltre ai dati della fattura emessa / ricevuta, gli esiti dei controlli effettuati dall’Ufficio tributario di San Marino / competente Ufficio dell’Agenzia. |
COMMENTI il bonus pubblicità dopo le NOVITA’ DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS” |
Il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi. Con il DL n. 73/202, c.d. “Decreto Sostegni-bis” sono state apportate alcune “integrazioni” all’agevolazione in esame applicabili al 2021 / 2022.
caratteristiche dell’agevolazione
Il credito d’imposta in esame è previsto per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Al fine dell’agevolazione:
- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.
Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.
Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.
Il credito d’imposta in esame:
- va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa;
- è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
- è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP.
L’agevolazione in esame prescinde dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale del contribuente. |
evoluzione dell’agevolazione nel corso del tempo
Nel corso del tempo il Legislatore ha introdotto alcune modifiche al credito d’imposta in esame così sintetizzate:
- per il 2020, il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in precedenza l’agevolazione spettava nella misura unica del 75% del valore degli investimenti incrementali);
- per il 2020, il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha:
- aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
- esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
- per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha previsto la quantificazione del bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati.
Le istruzioni per la compilazione dell’apposita istanza da inviare tramite la specifica piattaforma disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, specifica(va)no che per il 2021 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio-TV applicando le vecchie regole (credito d’imposta riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati purchè pari o superiore almeno dell’1% di quelli dell’anno precedente).
Novità del “Decreto Sostegni-bis”
Con il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore ha previsto per il 2021 e 2022 che il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 50% per gli investimenti radio-TV. Di conseguenza per il 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Ciò consente di beneficiare dell’agevolazione in esame, in particolare, anche ai soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 / hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.
Considerate le suddette novità per il 2021 il bonus pubblicità è così calcolato.
Investimenti sulla stampa 2021 + investimenti radio-TV 2021 | x 50% | = | Bonus pubblicità 2021 |
PRENOTAZIONE BONUS 2021
Per accedere al credito d’imposta in esame i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza telematica (a carattere “prenotativo”), da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, con l’indicazione degli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno.
A seguito delle predette novità, per il 2021, il c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha previsto che l’istanza relativa agli investimenti 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 – 30.9.2021.
Recentemente con il Comunicato 31.8.2021 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, al fine di consentire l’aggiornamento della piattaforma telematica, ha differito il termine al 31.10.2021.
Merita evidenziare che le istanze presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.
Si rammenta, infine, che dall’1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.