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CIRCOLARE DI OTTOBRE 2022

 

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

Credito d’imposta

cuochi professionisti

 

 

 

 

 

 

Decreto MISE 1.7.2022

È stato pubblicato sulla G.U. 15.9.2022, n. 216 il Decreto attuativo dell’art. 1, comma 117, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista che nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2022 hanno sostenuto spese per l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Redditometro

 

 

 

Ordinanza Corte Cassazione 24.8.2022, n. 25219

È legittimo l’accertamento tramite redditometro nei confronti di un contribuente che per il periodo d’imposta considerato non ha dichiarato alcun reddito, pur essendo comproprietario con il fratello di un appartamento con garage e proprietario di un’autovettura (nel caso di specie, una Fiat Punto con 9 anni di circolazione e di irrilevante valore economico).

Agevolazione “prima casa”

 

 

 

Ordinanza Corte Cassazione

14.9.2022, n. 27088

Il coniuge separato che ha usufruito delle agevolazioni “prima casa” sull’immobile successivamente assegnato all’ex coniuge, in quanto affidatario dei figli minorenni, non può beneficiare delle predette agevolazioni in sede di acquisto di un altro immobile.

Credito d’imposta 2 rata IMU 2021 settore turismo

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento Agenzia Entrate

16.9.2022

è stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che approva il modello utilizzabile dalle imprese del settore turismo per poter usufruire del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 22, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”. Il modello, contenente l’autodichiarazione del rispetto delle condizioni / limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del c.d. “Temporary Framework”, va inviato all’Agenzia dal 28.9.2022 al 28.2.2023.

Tassazione utili

maturati fino al 2017

 

 

 

 

 

 

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2022, n. 454

L’erogazione degli utili maturati fino al 2017 pagati dall’1.1.2023 sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% ancorché deliberati entro il 31.12.2022. Secondo l’Agenzia, il Legislatore ha voluto salvaguardare, per un periodo di tempo limitato, il regime fiscale preesistente e pertanto “per i dividendi percepiti a partire del 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTI

c.d. “decreto AIUTI-TER”:

i sostegni per rincaro di energia / gas / carburanti

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”, che prevede:

  • l’estensione di alcune agevolazioni già precedentemente introdotte, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale;
  • lo stanziamento di risorse per finanziare contributi volti a mitigare il rincaro di energia elettrica e gas naturale a favore di ETS / ONLUS / OdV / APS / impianti sportivi / cinema / teatri / istituti e luoghi di cultura nonché il “caro carburanti” a favore del settore dell’autotrasporto di merci e di quello dei servizi di trasporto di persone su strada.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE”

Sono imprese gasivore i soggetti che:

  • operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
  • hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

A favore di tali soggetti il credito d’imposta spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE”

Per le imprese non gasivore il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”

Per le imprese energivore, ossia i soggetti individuati dal Decreto MISE 21.12.2017, l’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

Credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE”

Per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza 16,5 kW), diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”) il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

Credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENERGIA

Qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA

Nell’ambito del DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, è stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio / benzina per i mezzi utilizzati per l’attività.

Successivamente:

  • il DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, ha esteso il predetto credito d’imposta alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;
  • il DL n. 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ha previsto a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, l’estensione del credito d’imposta per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre 2022.

Ora, il Decreto in esame riconosce, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto di carburante per:

  • la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;
  • il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

 

 

Il credito d’imposta del 20% delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto di carburante utilizzato per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività è riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61 (attività agricole per conto terzi quali la preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione, potatura degli alberi da frutta e delle viti; gestione dei sistemi di irrigazione, manutenzione del terreno agricolo, fornitura di macchine agricole con operatori, ecc.).

 

Soggetti

Credito d’imposta

1 trimestre 2022

2 trimestre 2022

3 trimestre 2022

ottobre e novembre 2022

Imprese energivore

20%

25%

40%

Imprese non energivore

15%

30%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

Imprese non gasivore

Imprese esercenti

attività agricola

20%

20% (*)

Imprese esercenti

attività della pesca

20%

       

(*) Il credito è riconosciuto per il quarto trimestre quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre ed anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61.

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

I crediti d’imposta sopra esaminati:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023.

L’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa”, non richiede:

  • la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • l’apposizione del visto di conformità;
  • non operano i limiti di:
    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e delle “altre spese” deducibili ex art. 109, TUIR;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Per l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta in esame riferiti ai mesi di ottobre e novembre / quarto trimestre devono essere riportati i seguenti codici tributo.

6983

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)

6984

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)

6985

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)

6986

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)

6987

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022)

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, ossia “2022”.

Utilizzo crediti consumi terzo trimestre 2022

Il Decreto in esame in esame proroga (dal 31.12.2022) al 31.3.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d’imposta riconosciuti per il caro energia / gas dal c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ossia i crediti spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022, sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’avente diritto che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI D’IMPOSTA

L’impresa beneficiaria può cedere il credito d’imposta spettante, solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

 

 

L’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, ad un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.) o un responsabile del CAF imprese.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.

COMUNICAZIONE CREDITI AGENZIA ENTRATE

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita Comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia termica ed elettrica, il Decreto in esame prevede l’incremento del fondo istituito dall’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), al fine di finanziare contributi a fondo perduto per le associazioni / società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI DI SERVIZI A DISABILI

È istituito un apposito fondo (€ 120 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di uno specifico contributo a favore di ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale / semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, per far fronte agli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022. L’agevolazione:

  • non è cumulabile con il contributo riconosciuto agli ETS / organizzazioni / associazioni di cui all’art. 8, comma 2 di seguito illustrato;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e delle “altre spese” deducibili ex art. 109, TUIR.

CONTRIBUTO A ETS / ODV / APS / ONLUS PER ENERGIA E GAS

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale il Decreto in esame ha istituito un apposito fondo (€ 50 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento di uno specifico contributo per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas nel 2022, a favore di:

 

  • ETS iscritti al RUNTS;
  • OdV / APS coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54, D.Lgs. n. 117/2017;
  • ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

L’agevolazione:

  • non è cumulabile con il contributo riconosciuto agli enti che gestiscono servizi a favore di disabili;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e delle “altre spese” deducibili ex art. 109, TUIR.

CONTRIBUTO A CINEMA / TEATRI / ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi di energia e gas naturale, il Decreto in esame autorizza la spesa di € 40 milioni per il 2022 per finanziare uno specifico contributo, a favore di:

  • sale teatrali / da concerto / cinematografiche;
  • istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101, D.Lgs. n. 42/2004 (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

BONUS ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO / FERROVIARIO

L’art. 35, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, al fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, ha previsto, per il 2022, l’istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L’agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento) fino al 31.12.2022, per un ammontare pari al 100% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 60, a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000. Ora con il Decreto in esame il predetto fondo è incrementato di € 10 milioni.

BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO MERCI / PERSONE

Al fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti, il Decreto in esame autorizza la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore dei seguenti settori:

  • autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95;
  • trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;
  • trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).