CIRCOLARE DI OTTOBRE 2021
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Movimenti ingiustificati su c/c del coniuge
Ordinanza Corte Cassazione 24.6.2021, n. 18109 | L’accertamento di ricavi “in nero” a carico dell’imprenditore può essere validamente emesso anche sulla sola base dei movimenti ingiustificati registrati sul c/c del coniuge, che si presume essere a sua disposizione. |
Donazione quote di società di famiglia
Risposta interpello Agenzia Entrate 30.8.2021, n. 571 | La donazione dei genitori ai figli delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/90, non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della c.d. “franchigia” (pari a € 1 milione) ai fini dell’imposta sulle donazioni e pertanto non ne riduce il relativo l’ammontare. |
Assegno circolare
Ordinanza Corte Cassazione 8.9.2021, n. 24238 | L’assegno circolare versato sul proprio c/c da parte dell’imprenditore / lavoratore autonomo può sempre essere imputato dall’Amministrazione finanziaria a ricavi / compensi “in nero”. Ciò ancorché la banca rifiuti “di rivelare chi emette il titolo per motivi di privacy”. |
Cambio destinazione d’uso e detrazione 50% – 65%
Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 611 | In caso di realizzazione su un appartamento di interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica con cambio della destinazione d’uso in studio professionale, non spetta la detrazione IRPEF del 50% mentre è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 65%. Quest’ultima infatti, spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi. |
Trasferimento immobile mortis causa e detrazione 50%
Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021, n. 612 | La fruizione della detrazione IRPEF del 50% a favore degli eredi prevista in caso di decesso del contribuente si riferisce soltanto al trasferimento dal soggetto che ha sostenuto la spesa (de cuius) e il primo erede. La stessa non trova applicazione a favore degli “eredi dell’erede”. Il caso di specie riguarda il marito in qualità di erede della moglie che ha acquisito le quote residue della detrazione a seguito del decesso del padre (soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione dell’immobile). |
Detrazione spesa sanitaria perizia CTU Risposta interpello Agenzia Entrate 24.9.2021, n. 625 | Non è detraibile dal contribuente la spesa relativa alla perizia medico-legale certificata con fattura emessa dal CTU nei confronti del Tribunale, anche se nella stessa è riportato che la spesa è stata pagata dalla parte ricorrente. |
COMMENTI “Bonus librerie 2021”: presentazione della domanda entro il 29.10.2021 |
A decorrere dal 2018 è stato previsto uno specifico credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIBACT a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. “bonus librerie”.
A seguito dell’incremento per il 2021 delle risorse destinate a tale agevolazione, il Ministero della Cultura con un Avviso pubblicato sul proprio sito Internet ha comunicato i termini per presentare l’apposita domanda di accesso al credito spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2020.
soggetti beneficiari e determinazione del credito d’imposta
L’agevolazione in esame riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice attività (principale), risultante dal Registro Imprese:
- “61” – commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- “79.1” – commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
I predetti soggetti devono aver conseguito, nell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta in esame, almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati. La misura del credito d’imposta in esame:
- è parametrata sulle seguenti specifiche voci di spesa (entro un limite massimo);
Voci di spesa | Massimale | |
IMU | dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio | € 3.000 |
TASI | € 500 | |
TARI | € 1.500 | |
Imposta pubblicità | € 1.500 | |
Tassa occupazione suolo pubblico | € 1.000 | |
Spese locazione al netto dell’IVA | € 8.000 | |
Spese mutuo | € 3.000 | |
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente | € 8.000 |
- è collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla percentuale di ciascuna voce di costo.
Scaglioni di fatturato anno precedente da vendita libri | % di ciascuna voce di costo |
Fino a € 300.000 | 100% |
Tra € 300.000 e € 600.000 | 75% |
Tra € 600.000 e € 900.000 | 50% |
Superiore a € 900.000 | 25% |
Si rammenta che il credito d’imposta:
- è stabilito nella misura massima di:
- € 20.000 annui per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali e dagli stessi direttamente gestite;
- € 10.000 annui per gli altri esercenti;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura comunica l’importo spettante.
Il mod. F24 va presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo “6894” (nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del credito d’imposta);
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2021
Per accedere al credito d’imposta è necessario presentare un’apposita domanda, esclusivamente in via telematica, alla DG Biblioteche e Diritto d’Autore tramite lo specifico Portale all’indirizzo
taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Al fine di compilare la domanda di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all’area riservata del citato sito Internet. I soggetti che hanno presentato la domanda / effettuato l’accesso al Portale nel 2020, devono comunque effettuare una nuova registrazione. |
La domanda si compone delle seguenti 3 Sezioni.
Sezione | Dati richiesti |
RCD | Ricavi di riferimento e contributi de minimis ricevuti dall’impresa |
SIT | Dati riferiti al singolo punto vendite (ad esempio IMU, TASI, TARI) |
RAI | Eventuali rapporti con altre imprese |
Come accennato, con un Avviso pubblicato sul proprio sito Internet, il Ministero della Cultura ha comunicato i termini per la presentazione della domanda con riferimento alle spese sostenute nel 2020.
Presentazione domanda “bonus librerie” 2021 per le spese 2020 |
Dalle ore 12.00 del 13.9 alle ore 12.00 del 29.10.2021 |
faq dg bibLioteche e diritto d’autore
Si riportano di seguito le FAQ aggiornate disponibili sul sito Internet della DG Biblioteche e Diritto d’Autore.
Sono una libreria indipendente, il credito d’imposta annuo massimo riconoscibile è pari a € 20.000? |
Si, viene assegnato un massimale di € 20.000 agli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma dall’esercente direttamente. |
Per una società che gestisce “n” librerie l’importo di € 10.000 o € 20.000 riguarda gli “n” punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l’intera società? |
L’importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall’art. 2, comma 1, Decreto 23.4.2018, n. 215, è riferito al singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 2. |
Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d’imposta? |
Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (ad esempio, spese registrazione contratto) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (ad esempio, spese notarili, di perizia, assicurativi). |
Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati? |
Si, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso. |
È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%? |
Stante la definizione di codice ISBN come segue: ISBN – International Standard Book Number – è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L’ISBN, a partire dall’1.1.2007, è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione. È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%. |
Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati? |
L’art. 1 comma 2, lett. d), Decreto 23.4.2018, n. 215 include nella definizione “ricavi complessivamente dichiarati”, i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’attività, risultanti dall’esercizio finanziario precedente la richiesta. |
Le domande effettuate nell’anno corrente fanno riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente? |
Come stabilito dall’art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito d’imposta sono riferite agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito d’imposta. |
Si ha diritto a parametrare nel credito d’imposta i contributi previdenziali INPS pagati dai soci e quelli obbligatori per i titolari di librerie? |
No, la lett. h) del comma 1 dell’art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215, parla di “contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente”. |
Quando si parla, di “importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta” ci si riferisce al fatto che la somma deve essere solo dovuta o anche “pagata” nell’anno precedente la richiesta del credito d’imposta? |
L’art. 3, comma 2, Decreto 23.4.2018, n. 215 “le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta”, si riferisce ad importi sia dovuti che pagati nell’anno precedente la richiesta di credito d’imposta. |
La firma digitale da apporre sul modello di domanda redatto dal legale rappresentante, può essere quella dello studio incaricato di assistere la libreria nella presentazione della domanda? |
La firma digitale necessaria per poter effettuare sia la registrazione che l’invio della domanda, deve essere quella del legale rappresentante della società che richiede il credito d’imposta, come risulta dai dati in possesso della Camera di Commercio. |
Sono in possesso da due mesi dei codici Ateco principali 47.61 e 47.79.1. Precedentemente oltre alla vendita al dettaglio di libri mi occupavo anche della vendita di altri accessori. Quindi è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta, se ho appena cambiato codice Ateco? |
I codici Ateco principali previsti dal Decreto 23.4.2018, n. 215, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Pertanto se si possiedono anche gli altri requisiti previsti dall’art. 1 del suddetto Decreto, si potrà accedere alla richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta. |
Il canone di leasing immobiliare rientra tra le spese utilizzate per la parametrizzazione del credito d’imposta? |
Nell’art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215 le spese per il leasing immobiliare non sono citate. Pertanto tale tipologia di spesa non rientra nella parametrizzazione per il calcolo del credito d’imposta. |
Vi è una priorità nell’attribuzione del credito d’imposta in base alla data di arrivo delle domande? |
Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d’imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente. |
Ho già presentato domanda negli anni precedenti, perché quando effettuo una nuova registrazione, al momento di creare una nuova password mi viene proposta quella già utilizzata l’anno precedente? |
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