circolare di marzo 2023
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Agevolazione “prima casa” immobile ereditato
Risposta Agenzia Entrate 24.1.2023, n. 155 | Le agevolazioni “prima casa” in materia di imposte ipocatastali, sono usufruibili dall’erede, in sede di dichiarazione di successione, per uno solo degli immobili in successione ancorché lo stesso sia formalmente costituito da 2 particelle catastali (con distinta titolarità), “unite di fatto” ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale. L’immobile deve costituire una casa di abitazione diversa da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Il regime agevolato sussiste anche per le pertinenze a condizione che ricorrano i requisiti di cui alla Nota II-bis, DPR n. 131/86. |
Trasferimento a eredi detrazioni residue de cuius
Risposta Agenzia Entrate 6.2.2023, n. 192 | “In assenza di una esplicita disposizione di legge” le rate residue della detrazione relativa a spese mediche ex art. 15, TUIR non fruite dal de cuius non possono essere “trasferite” agli eredi. Tale possibilità riguarda esclusivamente le detrazioni per interventi edilizi. |
Cedolare secca e nudo proprietario
Risposta Agenzia Entrate 15.2.2023, n. 216 | Il nudo proprietario non può applicare la cedolare secca relativamente al canone percepito per la locazione della parte di un immobile gravato da usufrutto a favore di un altro soggetto poiché tale regime di favore “si pone in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell’IRPEF, che … non è imputato al nudo proprietario”. Nel caso di specie, due fratelli sono titolari della nuda proprietà di un immobile, parzialmente occupato dalla madre, titolare del diritto di usufrutto. La restante parte dell’immobile, nella materiale disponibilità dei nudi proprietari, è locata a terzi. |
Rinuncia indennità perdita avviamento commerciale
Ordinanza Corte Cassazione 16.2.2023, n. 4947 | È legittima la rinuncia, da parte del conduttore di un immobile commerciale, all’indennità per la perdita dell’avviamento a fronte della proroga del termine per il rilascio dei locali intervenuta in prossimità della scadenza del contratto. Le pattuizioni dirette a limitare la durata del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore a quello legale sono nulle soltanto se intervenute prima della conclusione del contratto. |
COMMENTI LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022 |
Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel quarto trimestre 2022.
In sede di conversione del DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe” all’art. 15 è stato introdotto il nuovo comma 1-quinquies, il quale modificando l’art. 7, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” ha:
- differito dal 31.3 al 30.6.2023 il termine di utilizzo in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente all’acquisto di carburante del terzo trimestre 2022;
- introdotto anche per tale credito d’imposta l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, pena la decadenza della fruizione del credito residuo al 16.3.2023.
Con il Provvedimento 16.2.2023 l’Agenzia ha approvato il modello utilizzabile per la comunicazione dei predetti crediti d’imposta.
Recentemente con il Provvedimento 1.3.2023 la stessa Agenzia ha integrato il citato Provvedimento 16.2.2023 con il riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante del terzo trimestre 2022.
UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE
I crediti d’imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione entro i seguenti termini.
Termini utilizzo compensazione crediti d’imposta | ||
Crediti d’imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi: · al 3 trimestre 2022; · ai mesi di ottobre e novembre 2022; · al mese di dicembre 2022. | entro il 30.9.2023 | |
Crediti d’imposta a favore: · delle imprese esercenti attività agricola / della pesca, acquisto carburante 3 trimestre 2022. · delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, acquisto carburante 4 trimestre 2022. | entro il 30.6.2023 |
Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023, comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17.3.2023.
Credito d’imposta non ancora fruito (utilizzato) al 16.3.2023 | Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023 importo credito maturato (spettante) |
Mancata comunicazione entro il 16.3.2023 credito maturato (spettante) | Decadenza utilizzo credito residuo dal 17.3.2023 |
Così, ipotizzando un credito energetico relativo al terzo trimestre 2022 pari a € 3.450, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame (entro il 16.3.2023) sia stato utilizzato in compensazione per € 1.800 è necessario presentare la stessa comunicando il credito maturato (€ 3.450) pena la decadenza dall’utilizzo dell’ammontare residuo (€ 1.650) dal 17.3.2023.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Il modello è composto dal Frontespizio, dal quadro A e dal quadro B. In particolare, nel Frontespizio sono richiesti i seguenti dati:
- codice fiscale del soggetto beneficiario (persona fisica / soggetto diverso da persona fisica, ad esempio, società di persone, società di capitali), titolare di partiva IVA, che comunica l’ammontare dei crediti maturati. Per i/il crediti/o di cui ai codici:
- 6968 / 6983 / 6993, il codice fiscale del beneficiario deve essere presente nell’elenco delle imprese energivore per il 2022 ex art. 6, comma 1, Decreto MISE 21.12.2017;
- 6969 / 6984 / 6994, il codice attività del beneficiario deve essere compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero Transizione Ecologica n. 541/2021;
- 6987 / 6972, il codice attività del beneficiario deve essere compreso nella Sezione “A” (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della Tabella ATECO 2007;
- codice fiscale della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice “1” nella casella “Codice carica” o dell’eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice “2”.
QUADRO A | |
“COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI” | Codice identificativo credito maturato (corrispondente al relativo codice tributo, desumibile dalla Tabella di seguito riportata) e relativa descrizione. Va indicato anche l’importo della spesa agevolata (“Importo di riferimento”) e l’ammontare del credito maturato. |
Credito d’imposta | Codice credito | Importo credito maturato |
Imprese energivore 3 trimestre 2022 | 6968 | Spesa sostenuta x 25% |
Imprese gasivore 3 trimestre 2022 | 6969 | Spesa sostenuta x 25% |
Imprese non energivore 3 trimestre 2022 | 6970 | Spesa sostenuta x 15% |
Imprese non gasivore 3 trimestre 2022 | 6971 | Spesa sostenuta x 25% |
Imprese energivore ottobre / novembre 2022 | 6983 | Spesa sostenuta x 40% |
Imprese gasivore ottobre / novembre 2022 | 6984 | Spesa sostenuta x 40% |
Imprese non energivore ottobre / novembre 2022 | 6985 | Spesa sostenuta x 30% |
Imprese non gasivore ottobre / novembre 2022 | 6986 | Spesa sostenuta x 40% |
Imprese agricole / agromeccaniche / della pesca carburante 4 trimestre 2022 | 6987 | Spesa sostenuta x 20% |
Imprese energivore dicembre 2022 | 6993 | Spesa sostenuta x 40% |
Imprese gasivore dicembre 2022 | 6994 | Spesa sostenuta x 40% |
Imprese non energivore dicembre 2022 | 6995 | Spesa sostenuta x 30% |
Imprese non gasivore dicembre 2022 | 6996 | Spesa sostenuta x 40% |
Imprese agricole / della pesca carburante 3 trimestre 2022 | 6972 | Spesa sostenuta x 20% |
QUADRO B | |
“REQUISITI” | Il quadro B del nuovo modello non assume più il valore di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” bensì di “Comunicazione di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati”. In particolare, il beneficiario deve specificare la tipologia di credito, barrando la relativa casella. |
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione va presentata entro 16.3.2023 dal beneficiario del credito d’imposta (direttamente oppure tramite un soggetto abilitato) in via telematica mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia.
Per i crediti d’imposta spettanti, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’ammontare già utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino alla data della comunicazione stessa.
Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l’annullamento e procedere all’invio della nuova comunicazione entro il 16.3.2023.
Soggetti esonerati dalla comunicazione
La comunicazione non deve / non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia:
- interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il mod. F24. Così, ad esempio, si ipotizzi di avere a disposizione i crediti energetici per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022. Il primo, pari a € 2.200, è stato interamente utilizzato nel mese di novembre 2022, quello di ottobre / novembre, pari a € 1.800, è stato interamente utilizzato nel mese di gennaio 2023 e quello di dicembre, pari a € 900, è stato utilizzato per € 300 nel mese di febbraio 2023. La comunicazione all’Agenzia va effettuata soltanto per il credito relativo a dicembre 2022, sempreché alla data di invio della stessa non sia stato utilizzato il residuo importo di € 600;
- già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, fatto salvo che:
- la comunicazione della cessione sia stata annullata;
- il cessionario abbia rifiutato il credito.
L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di procedere successivamente con la cessione del credito. |
Soggetti localizzati a Livigno e Campione d’Italia
Come precisato nel Provvedimento 1.3.2023, i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita Iva, inviano il modello in esame all’indirizzo PEC
| cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. |
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Il modello, va sottoscritto con firma digitale dal beneficiario dei crediti d’imposta / suo rappresentante. In alternativa, può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al predetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento.
Il modello può essere trasmesso anche tramite un intermediario appositamente delegato.