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CIRCOLARE DI MAGGIO 2024

Maggio 2024

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Causa di forza maggiore e non punibilità contribuente

Ordinanza Corte Cassazione

21.3.2024, n. 7707

La presenza di una situazione di illiquidità / crisi aziendale non configura, di per sé, causa di forza maggiore che determina la non punibilità del contribuente che ha commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria ex art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/97 (nel caso di specie, omesso versamento IMU).

A tal fine è, infatti, “necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee … e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate”.

Cessione credito pro soluto

Sentenza Corte Cassazione

3.4.2024, n. 8714

La cessione pro soluto di un credito ritenuto inesigibile determina il realizzo di una perdita deducibile a condizione che “il contribuente alleghi e documenti elementi certi e precisi, che non si esauriscano nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma comprendano anche gli elementi che hanno indotto all’operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore nominale del credito”.

Un ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto, “che denoti la plateale antieconomicità dell’operazione, può costituire un indicatore del carattere erogatorio, anziché produttivo della stessa, e perciò della non inerenza del componente negativo”.

Agevolazioni prima casa

Ordinanza Corte Cassazione

5.4.2024, n. 8495

Ai fini IVA le agevolazioni prima casa spettano anche in mancanza, nel contratto preliminare, della dichiarazione dell’acquirente in merito al possesso dei requisiti per beneficiare delle stesse, qualora la stessa sia resa in sede di stipula del contratto definitivo.

Esenzione immobili

occupati abusivamente

Sentenza Corte Cassazione

18.4.2024, n. 60

L’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2021 è illegittimo nella parte in cui non prevede l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata una tempestiva denuncia penale. L’esenzione, prevista a decorrere dal 2023 ad opera dell’art. 1, comma 81, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) viene, di fatto, estesa retroattivamente.

COMMENTI

IL BONUS C.D. “STOP PLASTICA MONOUSO”

Nell’ambito del D.Lgs. n. 196/2021, emanato in attuazione della Direttiva UE n. 2019/904 in materia di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, il Legislatore con l’art. 4, comma 7, ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta nel limite massimo di € 3 milioni per il 2022, 2023 e 2024, a favore delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili, biodegradabili / compostabili in alternativa alla plastica monouso. 

Recentemente il Ministero dell’Ambiente (MASE) di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) e il MEF con il Decreto 4.3.2024, pubblicato sulla G.U 13.4.2024, n. 87 ha definito le modalità attuative del predetto contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all’art. 2 comma 2, DM 4.3.2024 il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

L’impresa deve altresì rispettare, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • risultare attiva, regolarmente costituita e iscritta nel Registro Imprese;
  • risultare iscritte all’assicurazione generale obbligatoria / forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95;
  • non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, o essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • non avere cause di divieto, decadenza / sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
  • non essere in stato di liquidazione né soggetta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

SPESE AGEVOLABILI

In base all’art. 4 del Decreto in esame sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo il 14.1.2022, in relazione all’acquisto di prodotti elencati nell’Allegato, parte A e parte B, D.Lgs. n. 196/2021 riutilizzabili / realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Allegato parte A – Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 4 sulla riduzione del consumo

1)  Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2)  contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a)  destinati al consumo immediato, sul posto o d’asporto;

b)  generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c)   pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Allegato parte B – Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato

1)  Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 90/385/CEE o della Direttiva n. 93/42/CEE;

2)  posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3)  piatti;

4)   cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 90/385/CEE o della Direttiva n. 93/42/CEE;

5)   agitatori per bevande;

6)   aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7)   contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a)   sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b)   sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c)   sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8)   contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9)   tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

In particolare sono ammesse:

  • in via prioritaria, le predette spese sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti;
  • in via subordinata, le spese relative all’acquisto dei prodotti di cui ai n. 1) e 6) dell’Allegato, parte B, in presenza di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese di cui al precedente punto.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF.

Va evidenziato che il pagamento (integrale) delle fatture di acquisto va effettuato attraverso il c/c intestato all’impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture.

Spese escluse

Non sono ammesse al contributo le spese sostenute anteriormente al 14.1.2022 e quelle per l’acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per accedere all’agevolazione in esame i soggetti beneficiari presentano un’apposita domanda tramite la procedura informatica resa accessibile sul sito Internet del Ministero (www.mase.gov.it) nei termini / modalità che saranno indicati nella sezione NEWS del predetto sito Internet.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nel limite delle risorse disponibili nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuo di € 10.000. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, l’importo del credito d’imposta (effettivamente) spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

Il credito d’imposta in esame è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione comunitaria, nazionale o regionale.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d’imposta in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
  • è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione al beneficiario della concessione dello stesso con l’indicazione del relativo importo da parte del MASE.

I beneficiari sono tenuti infine ad adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche (indicazione in Nota integrativa ovvero sul proprio sito Internet / portale dell’Associazione di categoria di appartenenza).

SCADENZARIO

Mese di Maggio

Lunedì 13 maggio

Contributo eccellenze

settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumentali da parte di ristoranti / gelaterie / pasticcerie / produttori di pasticceria fresca.

 

 

Giovedì 16 maggio

 

Iva

Liquidazione mensile  e trimestrale

·     Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;

·     liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro

dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:

·     rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

·     utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·     contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte

condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Inail

Autoliquidazione premio

Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2023 e anticipo 2024.

Inps

contributi IVS

Versamento della prima rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Lunedì 20 maggio

Enasarco

Versamento contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

Lunedì 27 maggio

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

Venerdì 31 maggio

Iva

Comunicazioni liquidazioni

periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:

·     ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);

·     al primo trimestre (soggetti trimestrali).

Corrispettivi

distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Imposta di bollo trimestrale

fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre.

Iva

Dichiarazione mensile e liquidazione ioss

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Rottamazione-quater

Versamento quarta rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione -quater”.

Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 5.6.2024.

Ravvedimento speciale

violazioni tributarie

fino al 2021

Rimozione irregolarità e versamento (unica soluzione / prime 5 rate) per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e anni precedenti da parte dei soggetti che non hanno perfezionato la regolarizzazione entro il 30.9.2023, come disposto dal DL n. 39/2024.

Ravvedimento speciale

violazioni tributarie

2022

Rimozione irregolarità e versamento (unica soluzione / prima rata) per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.

Il termine è stato così prorogato dal DL n. 39/2024.