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CIRCOLARE DI MAGGIO 2022

 

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Contributo a fondo perduto attività di commercio al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

Decreto MISE 24.3.2022                                                                         

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che riconosce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall’emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) con ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni e ricavi 2021 inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi 2019.

Il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda, dal 3.5 al 24.5.2022, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito Internet dal MISE.

Incentivi autotrasporto

 

 

 

 

 

 

Decreto Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili 7.4.2022                                                                         

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto attuativo delle disposizioni di cui al Decreto n. 459/2021 per l’erogazione di incentivi alle imprese di autotrasporto ai fini del rinnovo del parco veicolare. Il soggetto interessato deve presentare, tramite PEC, un’apposita domanda al seguente indirizzo

ram.investimenti2022@legalmail.it

Per il primo periodo di incentivazione la domanda va presentata entro le ore 16:00 del 3.6.2022.

Incentivi autotrasporto

Decreto Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili 7.4.2022

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto attuativo delle disposizioni di cui al Decreto n. 461/2021 per l’erogazione di incentivi alle imprese di autotrasporto ai fini del rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità. Il soggetto interessato deve presentare, tramite PEC, un’apposita domanda al seguente indirizzo

ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it

Per il primo periodo di incentivazione la domanda va presentata entro le ore 16:00 del 16.8.2022.

Domanda ISCRO 2022

Messaggio INPS 7.4.2022, n. 1569

Dall’1.5.2022 è possibile presentare la domanda dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per il 2022 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo. Il termine ultimo di presentazione è fissato al 31.10.2022.

COMMENTI

Le novità del c.d. “decreto energia”

dopo la conversione in legge

È stata pubblicata sulla G.U. 28.4.2022, n. 98 la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, in vigore dal 29.4.2022. In sede di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel testo originario del Decreto e apportate una serie di modifiche, di seguito esaminate.

CREdito d’imposta imprese energivore

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

  • operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
  • non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell’energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Merita evidenziare che l’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” prevede per le imprese in esame un analogo bonus riferito alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 in presenza di un incremento del costo per kW/h del quarto trimestre 2021.

L’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6961”;
  • non è soggetto ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che:

  • operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
  • hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
 

Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

L’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6962”;
  • non è soggetto ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022

È confermato l’aumento per il 2022 della deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore degli autotrasportatori.

CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO VI e V

Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto e utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

  • esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
  • che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.
 

In sede di conversione l’agevolazione in esame è stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

L’agevolazione in esame:

  • è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 29,6 milioni e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
  • non è soggetto ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI A METANO LIQUEFATTO

Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e l’efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

  • esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
  • che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

L’agevolazione in esame:

  • è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 25 milioni e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
  • non è soggetto ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO SPORTIVO

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, è confermato che le risorse del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo

italiano di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dai predetti aumenti.

É inoltre disposto che:

  • con un apposito Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione;
  • il predetto Fondo unico è incrementato di € 40 milioni per il 2022.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

In sede di conversione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata differita dal 30.4 al 31.7.2022 la sospensione dei versamenti di cui all’art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

In particolare la sospensione interessa i seguenti versamenti:

  • ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d’imposta, dall’1.1.2022 al 31.7.2022;
  • contributi previdenziali / assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1.2022 al 31.7.2022;
  • IVA in scadenza nei mesi da gennaio a luglio 2022;
  • imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 31.7.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;

ovvero

  • in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il 31.8.2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE

Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell’emergenza COVID-19 ed in particolare l’accesso:

  • alle garanzie concesse dalla SACE spa;
  • al Fondo centrale di garanzia PMI.

Ora, il Decreto in esame conferma l’estensione:

  • a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, della concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
  • fino al 30.6.2022 del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.

BONUS PUBBLICITÀ

L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, riguardante le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

  • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
  • emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Nel corso del tempo l’agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:

  • per il 2020:
  • l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente);
  • l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
  • per il 2021 e il 2022:
  • la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici;
  • l’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.

Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Ora, in sede di conversione è previsto che dal 2023, il credito d’imposta in esame è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

In altre parole a partire dal 2023 il beneficio in esame è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non essendo più ricompresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche).

RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2022

È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all’1.1.2022.

In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.

L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 15.11.2022;
  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
  • 1° rata →        entro il 15.11.2022;
  • 2° rata →        entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
  • 3° rata →        entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.

CEssioni credito da detrazioni edilizie

L’art. 1, DL n. 13/2022 ha riscritto il comma 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020 prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all’albo / società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / finanziario / assicurativo.

Ora il Legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che:

alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni … è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:

  • il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;
  • a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova / quarta cessione non è prevista per gli “altri” intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).
 

Il comma 3 dell’art. 29-bis in esame dispone che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.5.2022.

Merita evidenziare che è stato annunciato un nuovo intervento al citato art. 121 con il quale si intenderebbe estendere l’ulteriore possibilità di cessione (ora prevista esclusivamente per le banche) anche ad altri soggetti “vigilati” e apportare ulteriori correttivi al sistema di circolazione dei crediti in esame.

comunicazione opzione cessione credito / sconto in fattura

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29.4.2022.

 

Ora il Legislatore interviene disponendo che, per il 2022:

·      i soggetti IRES;

·      i titolari di partita IVA;

tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il 15.10.2022.

ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO / BOLLO

In sede di conversione è stata prevista, fino al 31.12.2022, l’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 5, comma 4, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 e dall’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72 degli atti per la registrazione di contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina.

SCADENZARIO

Mese di Maggio

Venerdì 13 maggio

bonus mobilità

Termine ultimo per la presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, di un’apposita dimanda per accedere al credito d’imposta, per le spese sostenute dall’1.8.2020 al 31.12.2020, connesso con l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile

Lunedì 16 maggio

Iva

Liquidazione mensile e trimestrale

·     Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell’imposta dovuta;

·     liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Irpef

Ritenute alla fonte

su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:

·     rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

·     utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·     contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Ritenute alla fonte

condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Inps

Contributi IVS

Versamento della prima rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani

Inps

dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

Inail

Autoliquidazione premio

Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2021 e anticipo 2022.

Venerdì 20 maggio

Enasarco

Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

Lunedì 23 maggio

Mod. 730/2022

precompilato

Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2022 precompilato:

·     direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS;

·     tramite il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.

Martedì 24 maggio

Contributo attività di commercio al dettaglio

Termine ultimo per la presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda per accedere al contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti, in via prevalente, specifiche attività di commercio al dettaglio, a condizione che:

·     i ricavi 2019 siano non superiori a € 2 milioni;

·     sussista una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019. Per individuare la riduzione del fatturato è necessario fare riferimento ai “ricavi

 

Martedì 31 maggio

Iva

Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

·     ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);

·     al primo trimestre (soggetti trimestrali).

La comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Corrispettivi

distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Imposta di bollo

trimestrale

fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 250 nel primo trimestre.

Iva

Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).