circolare di luglio 2021
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Rimborso contributi IVS indebitamente versati
Risposta interpello Agenzia Entrate 31.5.2021, n. 378 | Il soggetto che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, ha “erroneamente” applicato il regime ordinario con emissione delle fatture con indicazione dell’IVA non può rettificare tale “errore” mediante l’emissione di note di credito ex art. 26, DPR n. 633/72. Infatti, l’emissione delle fatture con applicazione dell’IVA integra un comportamento concludente ai fini dell’opzione (tacita) per il regime ordinario. |
Credito d’imposta beni Strumentali “Industria 4.0”
Risposta interpello Agenzia Entrate 8.6.2021, n. 394 | Al fine di usufruire dell’iper ammortamento / credito d’imposta, i beni “Industria 4.0” devono possedere le caratteristiche tecnologiche “5 + 2/3” prima del relativo utilizzo nel processo produttivo / messa in funzione. L’interconnessione può intervenire anche successivamente. Infatti, “il «ritardo» nell’interconnessione … non è di ostacolo alla completa fruizione [dell’agevolazione] ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”. |
Cessione diritto di cubatura
Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite – 9.6.2021, n. 16080 | La cessione del diritto di cubatura è soggetta all’imposta di registro nella misura del 3%, poiché trattasi di un “atto «diverso» avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86”. Tale diritto, dunque, non rappresenta un diritto reale immobiliare di godimento, la cui cessione è soggetta all’aliquota del 9%. |
Percentuali di ricarico
Ordinanza Corte Cassazione 15.6.2021, n. 16863 | È nullo l’accertamento analitico induttivo basato esclusivamente sullo scostamento dalle percentuali di ricarico di uno dei punti vendita rispetto agli altri punti vendita della medesima impresa. Infatti, l’accertamento “può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico … soltanto quando raggiunga livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare … la documentazione contabile di ogni attendibilità”. Tale principio trova applicazione anche qualora il confronto tra le percentuali di ricarico sia effettuato non tra imprese del medesimo settore, ma tra punti vendita della stessa impresa. |
COMMENTI iL CONTRIBUTO “ALTERNATIVO” DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS” |
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico previsto dallo stesso Decreto (riconosciuto in misura pari al 100% del contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”), a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 – 31.3.2020. La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.
Si rammenta che l’agevolazione può essere fruita:
- direttamente, tramite accredito della stessa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
ovvero
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Merita evidenziare che i soggetti che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto “automatico” manifestando la scelta di accredito su c/c o utilizzo come credito d’imposta, non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione. Di conseguenza, è possibile indicare nella domanda per il contributo “alternativo” una modalità di erogazione diversa rispetto a quella precedentemente richiesta.
Struttura del modello
Nella domanda devono essere indicate, in particolare, le seguenti informazioni.
“Soggetto richiedente” | Va riportato il codice fiscale del soggetto richiedente. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia: · l’erede che ha aperto la partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, oltre a riportare il codice fiscale dell’erede va barrata la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” indicando, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius; · il soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato la trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano la confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo dall’1.1 del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (dall’1.1.2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) alla data di presentazione dell’istanza, oltre al codice fiscale del soggetto che ha posto in essere l’operazione, va barrata la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicata, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, la partita IVA del soggetto confluito. Il richiedente deve inoltre indicare il settore in cui opera (agricolo, pesca e acquacoltura ovvero altro settore) barrando la corrispondente casella. |
“Rappresentante firmatario dell’istanza” | Va riportato il codice fiscale: · della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice “1” nella casella “Codice carica”; · dell’eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice “2” nella casella “Codice carica”. |
“Requisiti” | Innanzitutto va barrata la casella per indicare di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (soggetto la cui attività risulta cessata alla data del 26.5.2021, soggetto che ha attivato la partita IVA dal 27.5.2021, enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi) nonchè la casella corrispondente alla fascia di ricavi / compensi 2019. é inoltre richiesta l’indicazione dell’ammontare medio mensile (arrotondato all’unità di Euro) del fatturato / corrispettivi relativo alle operazioni effettuate nel periodo: · dall’1.4.2019 al 31.3.2020; · dall’1.4.2020 al 31.3.2021. Le istruzioni precisano inoltre che: · se il soggetto svolge più attività, sia per il rispetto del limite (€ 10 milioni) per accedere al beneficio sia per la fascia dei ricavi / compensi da indicare, va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività; · per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (ad esempio, agriturismi, allevamento, ecc.) persone fisiche / società semplici / enti non commerciali, va considerato l’ammontare del volume d’affari (rigo VE50 del mod. IVA 2020). In presenza di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d’affari di tutti i moduli della dichiarazione IVA. Se la dichiarazione IVA non deve essere presentata, va considerato l’ammontare complessivo del fatturato 2019. | ||
“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio …” per aiuti della Sezione 3.1 | È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, c.d. “Temporary Framework”, qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti. Se l’importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione “Minor importo richiesto” nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti. La dichiarazione è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro. | ||
“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio …” per aiuti della Sezione 3.12 | È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, c.d. “Temporary Framework”, qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti. Se l’importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 della lett. A) e compilata la Sezione “Minor importo richiesto” nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti. La dichiarazione è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro. | ||
“Minor importo richiesto” | Come sopra accennato, corrisponde al minor importo del contributo in esame a seguito della rideterminazione dello stesso, al fine del rispetto dei limiti previsti dalle citate Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final. | ||
“Sezione Temporary framework contributo” | Va barrata la casella corrispondente alla Sezione (3.1 ovvero 3.12) del c.d. “Temporary Framework” nel cui ambito è richiesto il contributo a fondo perduto “alternativo” in esame. | ||
“Modalità di fruizione del contributo” | Va indicata, alternativamente, la scelta per il riconoscimento del contributo tramite accredito sul c/c ovvero quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante il mod. F24.
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti. | ||
“IBAN” | Va indicato il codice IBAN del c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto richiedente. Merita evidenziare che le istruzioni precisano che l’indicazione errata del codice IBAN può “provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo”. | ||
“Rinuncia al contributo” | La casella va barrata in caso di rinuncia al contributo. La rinuncia: · può essere inviata anche dopo il 2.9.2021; · comporta la restituzione del contributo, se già erogato. | ||
“Quadro A – Elenco degli Aiuti ricevuti” | È richiesta l’indicazione degli Aiuti di cui si è beneficiato, indicando, tramite la barratura dell’apposita casella, la Sezione del c.d. “Temporary Framework” di appartenenza (3.1 ovvero 3.12). In presenza di un’impresa unica vanno barrate le caselle corrispondenti agli Aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti dell’impresa unica. I campi “Data inizio” e “Data fine” del “Periodo ammissibile” riguardano i contributi di cui alle lett. D), E) e F) della Sezione 3.12 e tale periodo deve essere: · compreso tra l’1.3.2020 e il 31.12.2021; ovvero · in un periodo di almeno un mese tra l’1.3.2020 e la data di presentazione della domanda. Qualora il periodo ammissibile non sia indicato, lo stesso si intende corrispondente al periodo 1.3.2020-31.12.2021. | ||
“Quadro B – Elenco dei soggetti ... impresa unica” | Il quadro è riservato ai beneficiari appartenenti ad un’impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato. Nello stesso vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenenti all’impresa unica. |
Sezione requisiti
Al fine di usufruire del contributo “alternativo” in esame l’Agenzia rammenta che è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
- ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020. Per il contributo “alternativo”, diversamente dagli altri contributi a fondo perduto, non è previsto il requisito (alternativo al calo del fatturato / corrispettivi) dell’attivazione della partita IVA dall’1.1.2019.
ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
Per la compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi è necessario innanzitutto determinare l’ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato nei 2 periodi (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021).
Individuato l’ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi, l’importo dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per ciascun periodo è determinato dividendo l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi di ciascun periodo per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo. A tal fine l’Agenzia specifica che:
- per i soggetti che hanno attivato la partita IVA:
- anteriormente all’1.4.2019, l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2020 va suddiviso per 12 mesi;
- tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Così, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata il 25.6.2019, l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato va suddiviso per 9 mesi;
- analogamente, nel caso dell’erede che prosegue l’attività del de cuius / richiedente nel quale è confluito un altro soggetto a seguito di “trasformazione” aziendale, al fine di determinare la media mensile, il fatturato / corrispettivi 4.2019-31.3.2020 e 1.4.2020-31.3.2021 va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva. Qualora la partita IVA sia stata attivata nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2021 non va considerato il mese di attivazione;
- in assenza di ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per il periodo 1.4.2020 – 31.3.2021, il corrispondente campo non va compilato (l’importo è pari a “0”).
Data attivazione partita IVA | Media mensile 1.4.2019 – 31.3.2020 | Media mensile 1.4.2020 – 31.3.2021 | ||
Importo complessivo fatturato / corrispettivi | Numero mesi | Importo complessivo fatturato / corrispettivi | Numero mesi | |
Fino al 31.3.2019 | Data operazione tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 | 12 | Data operazione tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021 | 12 |
Tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 | Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita IVA e il 31.3.2020. Nel caso di attivazione a marzo 2020, l’ammontare è zero e il contributo non è spettante, in quanto non si verifica calo del fatturato tra i 2 periodi | Mesi a partire da quello successivo all’attivazione della partita IVA | Data operazione tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021 | 12 |
Esempio: 13.7.2019 | Nell’esempio: tra l’1.8.2019 e il 31.3.2020 | Nell’esempio: 8 | ||
Tra l’1.4.2020 e il 26.5.2021 | Zero | Zero | Il contributo non è spettante, in quanto non si verifica il calo del fatturato tra i 2 periodi |
ammontare contributo spettante
Il contributo in esame è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020, come di seguito riportato.
Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021) | Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1, DL n. 41/2021) | Ricavi / compensi 2019 |
60% | 90% | non superiori a € 100.000 |
50% | 70% | superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 |
40% | 50% | superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 |
30% | 40% | superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 |
20% | 30% | superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non superiore a € 150.000.
Al fine di determinare l’importo effettivamente spettante, da accreditare su c/c o da riconoscere come credito d’imposta, oltre alle percentuali sopra riportate, va considerato che:
- se il soggetto ha beneficiato anche del contributo Sostegni, il contributo in esame è riconosciuto limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni-bis “alternativo” spettante e il contributo Sostegni-bis “automatico” precedentemente ottenuto. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 25.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 28.000, spetta un ulteriore contributo di € 3.000.
Conseguentemente, se il contributo Sostegni-bis “alternativo” risulta inferiore al contributo Sostegni-bis “automatico” ottenuto, al contribuente non spetta alcun ulteriore importo. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 35.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 33.000, non spetta alcun importo;
- se il soggetto non ha beneficiato del contributo Sostegni, il contributo “alternativo” spetta per l’intero importo determinato in base a quanto indicato nella domanda.
Sezione dichiarazione sostitutiva rispetto limiti massimi Aiuti di Stato
Per quanto riguarda la compilazione delle due Sezioni riservate alla “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” in merito al rispetto dei massimali previsti per gli Aiuti di Stato, merita evidenziare che le istruzioni specificano che:
- per la verifica del rispetto dei massimali è necessario considerare, oltre alle misure fiscali elencate nel Quadro A della domanda, anche tutti gli altri Aiuti riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 / 3.12 diversi da quelli espressamente elencati (in tal caso va compilato l’ultimo rigo del Quadro A “Altri Aiuti”);
- con riferimento alla B), per la definizione di:
- imprese in difficoltà va fatto riferimento allo specifico Regolamento UE per categoria (definizione di cui all’art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, all’art. 2, punto 14, Regolamento UE n. 702/2014 e all’art. 3, punto 5, Regolamento UE n. 1388/2014);
- micro / piccola impresa va fatto riferimento:
- al punto 22, lett. c-bis) del c.d. “Temporary Framework” per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1;
- al punto 87, lett. f) del c.d. “Temporary Framework” per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12;
- qualora il richiedente appartenga ad un’impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato, va barrata:
- la casella di cui alla lett. E) per gli Aiuti della Sezione 3.1;
- la casella di cui alla lett. J) per gli Aiuti della Sezione 3.12;
e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti appartenenti all’impresa unica.
MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite:
- l’applicazione desktop telematico.
Come sopra accennato, l’invio può essere effettuato per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche ovvero “appositamente delegato con autodichiarazione”, da evidenziare barrando la specifica casella contenuta nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello in esame;
- l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia) ovvero tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.
I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni liquidazione periodiche IVA che intendono presentare la domanda devono preventivamente aver presentato la Comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021. |
A seguito della presentazione della domanda viene rilasciata una prima ricevuta attestante la presa in carico / scarto a seguito dei controlli formali effettuati.
Al superamento dei controlli l’Agenzia, nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, comunica l’accoglimento della domanda e l’importo erogato ovvero il riconoscimento del contributo in caso di scelta per la “trasformazione” dello stesso in credito d’imposta (seconda ricevuta).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata dal 7.7 al 2.9.2021. Entro tale termine è possibile, “in caso di errore”, presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.
È consentito, in ogni caso, presentare una rinuncia al contributo, anche oltre il 2.9.2021.