CIRCOLARE DI GIUGNO 2022
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Bonus pubblicità 2021
Provvedimento Dipartimento Informazione e Editoria 7.4.2022 | È stato pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria il Provvedimento contenente l’elenco dei beneficiari del c.d. “bonus pubblicità” per gli investimenti effettuati nel 2021, con l’indicazione dell’importo spettante. |
Modello dichiarazione imposta di soggiorno
Decreto MEF 29.4.2022 | È stato pubblicato sulla G.U. 12.5.2022, n. 110 il Decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno / contributo di soggiorno da presentare da parte dei gestori delle strutture ricettive. La dichiarazione, relativa al 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa al 2021, entro il 30.6.2022. |
Contributo a fondo perduto ristorazione collettiva
Provvedimento Agenzia Entrate 3.5.2022 | È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che individua modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 43-bis, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” a favore delle imprese operanti nella ristorazione collettiva. La domanda va presentata, utilizzando l’apposito modello, dal 6.6 al 20.6.2022. |
Utilizzo “bonus locazioni” settore turistico
Decisione Commissione UE 6.5.2022, n. 3099 final | La Commissione UE ha autorizzato l’estensione del c.d. “bonus locazioni” a favore delle imprese del settore turistico e dei gestori di piscine prevista dal c.d. “Decreto Sostegni-ter”. A seguito dell’autorizzazione il credito d’imposta diviene utilizzabile. Il bonus in esame riguarda il canone relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. |
Contributo a fondo perduto attività chiuse
Provvedimento Agenzia Entrate 18.5.2022 | È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che individua i termini e le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche chiuse (discoteche, sale da ballo, night club e simili) ex art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”. In particolare la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, a decorrere dal 6.6 ed entro il 20.6.2022. |
COMMENTI Le novità del c.d. “decreto aiuti” |
È stato pubblicato sulla G.U. 18.5.2022, n. 114 il DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, in vigore dal 18.5.2022, contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, di seguito esaminate.
INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale, sono state previste le seguenti agevolazioni:
- l’art. 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale imprese d. “gasivore”, pari al 20% (misura così aumentata ad opera dell’art. 5 comma 2, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l’art. 4, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese “non gasivore” pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l’art. 3, comma 1, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese “non energivore” pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Ora, il Decreto in esame innalza tali percentuali rispettivamente dal 20% al 25% (per il credito a favore delle imprese “gasivore” / “non gasivore”) e dal 12% al 15% (per il credito a favore delle imprese “non energivore”).
Soggetti beneficiari credito d’imposta | DL n. 17/2022 | DL n. 21/2022 | DL n. 50/2022 |
Imprese “gasivore” → spese acquisto gas naturale secondo trimestre 2022 | 15% (art. 5) | 20% (art. 5) | 25% |
Imprese “non gasivore” → spese acquisto gas naturale secondo trimestre 2022 | – – | 20% (art. 4) | 25% |
Imprese “non energivore → spese componente energetica secondo trimestre 2022 | – – | 12% (art. 3) | 15% |
CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:
- iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
- munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell’apposito Elenco;
- in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);
è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all’acquisto di gasolio.
L’agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. |
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” PRIMO TRIMESTRE 2022
In aggiunta a quanto sopra accennato, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022.
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” c.d. “gasivore” che:
- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc. |
Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo |
Il credito d’imposta in esame è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Analogamente a quanto previsto nell’ambito dei bonus edilizi sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese. |
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario:
- con le stesse modalità a disposizione del cedente (compensazione tramite mod. F24);
- entro il 31.12.2022.
DETRAZIONE 110% SU “VILLETTE” FINO AL 31.12.2022
Con riferimento agli interventi effettuati da persone fisiche sulla singola unità immobiliare non facente parte di un condominio / edificio composto da più unità di cui al comma 9, lett. b), dell’art. 119, DL n. 34/2020, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, considerando anche i lavori non agevolati con tale detrazione.
Da quanto sopra deriva pertanto che per i lavori effettuati sulle c.d. “villette”, ossia sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, la verifica relativa all’esecuzione di almeno il 30% dei lavori per poter fruire della detrazione del 110% fino al 31.12.2022, va effettuata con riferimento alla situazione risultante al 30.9.2022 anziché al 30.6.2022. |
Merita inoltre evidenziare che il Legislatore ha inserito la precisazione che ai fini del computo del 30% dell’intervento complessivo “possono essere compresi anche i lavori non agevolati” con la detrazione del 110%.
CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE
È nuovamente modificata la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie da ultimo modificata in sede di conversione del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, con il quale è stata prevista la possibilità, soltanto per le banche, di cedere i crediti in esame ad un proprio correntista quando il credito è già stato oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo).
Per espressa previsione normativa tale ulteriore cessione riservata alle banche può essere posta in essere con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.4.2022.
Ora, il dettato normativo relativo a tale ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche viene sostituito con una nuova previsione in base alla quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito ad un proprio cliente professionale privato, correntista della banca stessa o della banca capogruppo, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito.
Rispetto alla precedente formulazione, l’art. 121 in esame consente ora:
- non solo alle banche ma anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere il credito al di fuori del circuito bancario / assicurativo;
- la cessione dei crediti in esame a soggetti privati (non appartenenti al sistema bancario) a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere. In altre parole, non è richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle 3 cessioni già ammesse;
- di cedere il credito soltanto ad un correntista “qualificato”. In particolare la norma richiede che il cessionario del credito sia un “cliente professionale privato” di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/98. In merito, il Regolamento n. 20307/2018 considera cliente professionale privato “un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”.
Dovrà essere chiarito il riferimento temporale a decorrere dal quale trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 121 sopra illustrata.
FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA
È previsto il riconoscimento per il 2022 di un fondo finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Il predetto fondo è destinato alle piccole / medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE aventi i seguenti requisiti:
- realizzo negli ultimi 2 anni di operazioni di vendita di beni / servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato totale;
- sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
- calo di fatturato, nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022, di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.
Le risorse stanziate (€ 130 milioni) sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così individuata:
- 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a € 5 milioni;
- 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni.
Per le imprese costituite dall’1.1.2020 i ricavi di riferimento sono quelli relativi al 2021. |
I predetti contributi non possono superare l’importo di € 400.000 per singolo beneficiario e sono attributi nel rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Comunicazione UE 2022/C131 I/01.
Le modalità attuative delle predette disposizioni sono demandate al MISE.
CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0
È innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Con riferimento al credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, comma 211, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):
- è innalzata dal 50% al 70% delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000;
- è innalzata dal 40% al 50% delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di € 250.000;
a condizione che:
- le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
- i risultati relativi all’acquisizione / consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità individuate dal citato Decreto.
Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% delle spese. |
CREDITO D’IMPOSTA SALE CINEMATOGRAFICHE
Per il 2022 e 2023 il credito d’imposta di cui all’art. 18, Legge n. 220/2016 riconosciuto a favore degli esercenti sale cinematografiche spetta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale stesse (in precedenza concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive).
INDENNITÀ UNA TANTUM € 200
È previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore di:
- lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021;
- pensionati a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione / assegno sociale, di pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
- lavoratori domestici che hanno in essere uno / più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione / iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
- lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all’art. 10, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali / dello spettacolo ecc.);
- soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dagli artt. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI) e 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL), D.Lgs. n. 22/2015;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolati di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222, C.c.;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98 con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022 alla Gestione separata;
- percettori del reddito di cittadinanza.
FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI
È prevista l’istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di:
- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
che non hanno fruito delle indennità previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.
BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO
Per il 2022, al fine di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in merito ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo con una dotazione di € 79 milioni finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
L’agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento delle risorse):
- a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’apposito Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;
- per un ammontare pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non superiore a € 60;
- a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.
Il buono recante il nominativo del beneficiario:
- è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini ISEE.
Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica detrazione del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. |