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Circolare di agosto 2021

 

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Operazioni con San Marino

 

 

Decreto MEF 21.6.2021

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto contenente la nuova disciplina IVA delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute da San Marino. In particolare è previsto l’utilizzo della fattura elettronica. Le nuove disposizioni entrano in vigore l’1.10.2021. Tuttavia, fino al 30.6.2022 la fattura può essere emessa ancora in formato cartaceo.

Costo sproporzionato

manodopera

Ordinanza Corte Cassazione

25.6.2021, n. 18329

Il costo sproporzionato della manodopera giustifica l’accertamento analitico-induttivo. Inoltre, nel caso in cui l’Ufficio contesta la gestione antieconomica dell’impresa, non

è tenuto al contradditorio preventivo con il contribuente.

Indennità ISCRO

 

 

 

 

 

 

Circolare INPS 30.6.2021, n. 94

Sono stati forniti chiarimenti in merito all’ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che presentano specifici requisiti. Al fine di usufruire del beneficio per il 2021 è richiesta la presentazione all’INPS di un’apposita domanda entro il 31.10.2021.

Contributo affitti

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento Agenzia Entrate 6.7.2021

È stato pubblicato il Provvedimento che individua termini e modalità per la richiesta del c.d. “contributo affitti” da parte dei proprietari di appartamenti affittati in Comuni ad alta tensione abitativa che nel 2021 hanno ridotto / riducono il canone di locazione, pari al 50% della rimodulazione in diminuzione concessa, fino ad un massimo di € 1.200.

In particolare il soggetto interessato deve inviare un’apposita domanda all’Agenzia entro il 6.9.2021 direttamente o tramite un intermediario delegato all’accesso al Cassetto fiscale. L’ammontare effettivo del contributo spettante è determinato nel rispetto del limite di spesa stanziato (€ 100 milioni).

Aliquota IVA ridotta disabili

 

 

 

 

 

Risposta Interpello Agenzia

Entrate 7.7.2021, n. 446

In caso di acquisto di un’autovettura per un soggetto portatore di handicap grave senza applicazione dell’IVA agevolata (4%) per mancata esibizione al venditore della documentazione è possibile richiedere a quest’ultimo l’emissione di una nota di credito ex art. 26, DPR n. 633/72 qualora all’atto dell’acquisto sussistano i presupposti per beneficiare dell’IVA ridotta, ancorché la documentazione idonea a comprovare lo stato di disabilità sia stata acquisita successivamente.

 

 

COMMENTI

modalità di richiesta del credito d’imposta sanificazione

Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi nel 2021 dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese.

Tra gli interventi adottati nell’ambito del DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:

  • la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’operazione in esame i seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (Bed & Breakfast) munite del codice identificativo regionale.

In sede di conversione è stata aggiunta la possibilità per i Bed & Breakfast non in possesso dello specifico codice identificativo regionale di autocertificare lo svolgimento dell’attività ricettiva.

spese agevolabili

L’agevolazione è riconosciuta per le spese di:

  • sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative / istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
  • acquisto di:
  • DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
  • prodotti detergenti / disinfettanti;
  • DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;
  • dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta in esame:

  • fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
  • non può superare il limite di € 60.000. Merita evidenziare che l’ammontare massimo (effettivo) del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della

percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa … all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti”;

  • può essere utilizzato:
  • nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2022;
  • in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

comunicazione spese agevolabili

Con il Provvedimento 15.7.2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito modello utilizzabile per comunicare l’ammontare delle spese agevolabili.

In particolare, nel riquadro SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D’IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)” vanno indicate le seguenti informazioni.

Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021

Ammontare complessivo delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Credito d’imposta

30% delle predette spese agevolabili, nel limite massimo di € 60.000.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La predetta comunicazione va presentata dal 4.10 al 4.11.2021, esclusivamente in via telematica.

 

 

SCADENZARIO

Mese di Agosto

 

Per effetto della “Proroga di Ferragosto” gli adempimenti fiscali / versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2021 possono essere effettuati entro il 20.8.2021 senza alcuna maggiorazione.

 

Venerdì 20 agosto

Spesometro estero

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al secondo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Iva

Credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

Vendite tramite

Piattaforma digitale

(marketplace)

Invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni nell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, dei dati relativi alle vendite effettuate nel secondo trimestre.

Iva

Liquidazione mensile e trimestrale

·   Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell’imposta dovuta;

·   liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Ritenute alla fonte

operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:

·     rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);

·     utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·     contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inail

Autoliquidazione premiio

Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2020 e anticipo 2021.

Inps

Contributi ivs

Versamento della prima rata fissa 2021 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Inps

Contributi Ivs

Versamento della seconda rata fissa per il 2021 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Enasarco

Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

Mod. REDDITI 2021

Società di capitali

(approvazione bilancio

entro mese di giugno)

soggetti che non beneficiano

della proroga

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle società con esercizio coincidente con l’anno solare (con approvazione del bilancio dall’1.6 al 29.6.2021), relativo a:

·     saldo IVA saldo IVA 2020 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);

·     IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021);

·     maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2020 e primo acconto 2021);

·     imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;

·     imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2020 da quadro EC;

·     imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;

·     imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l’eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020;

·     diritto CCIAA dovuto per il 2021 (codice tributo 3850).

Mod. Irap 2021

società di capitali

(approvazione bilancio mese di giugno)
soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2020 e primo acconto 2021) da parte delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare (con approvazione del bilancio dall’1.6 al 29.6.2021).

Mercoledì 25 agosto

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Si rammenta che:

·     sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (beni / servizi);

·     la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;

·     i soggetti non obbligati all’invio possono scegliere di inviare i modd. Intra (beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Martedì 31 agosto

Corrispettivi

distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:

·     ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;

·     diversi da quelli ad elevata automazione.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Rottamazione-ter /

saldo e stralcio

ripresa sospensione

“decreto sostegni-bis”

Versamento della rata in scadenza il 31.5.2020 da parte dei soggetti che usufruiscono della nuova proroga disposta dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”, con riferimento a:

·     definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”);

·     c.d. “stralcio e saldo”;

·     definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Ai fini dell’effettuazione del versamento trova comunque applicazione la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.9.2021 (il 5.9 cade di domenica).

Come disposto dal DM 23.7.2021 l’invio al STS dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021 è stato differito al 30.9.2021.