ultime novità fiscali
Content creator (influencer, blogger, youtuber) Circolare INPS 19.2.2025, n. 44 | Per inquadrare gli obblighi contributivi dei soggetti che creano contenuti digitali, c.d. “content creator” (influencer, youtuber, blogger, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, vlogger): va differenziata l’attività svolta in forma d’impresa (con presenza di un’organizzazione strutturata dell’attività) da quella svolta come lavoratore autonomo (con prevalenza di attività personale e intellettuale); risulta rilevante la presenza o meno del fine pubblicitario / promozionale di un prodotto / brend, nonchè l’esercizio o meno di un’attività artistica da parte del content creator. |
Immobile adibito ad abitazione dell’amministratore Ordinanza Corte cassazione 1.3.2025, n. 5445 | L’esenzione IMU per l’immobile adibito ad abitazione principale spetta esclusivamente alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà / diritti reali di godimento sull’immobile che vi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica. Tale beneficio non può essere riconosciuto ad una società nel caso in cui l’amministratore / socio, in qualità di mero detentore a titolo personale, abbia destinato ad abitazione, fissandovi la dimora abituale e la residenza anagrafica, un immobile di proprietà della società stessa. |
Interessi di mora automatici primo semestre 2025 Comunicato MEF 17.3.2025 | È stato pubblicato sulla G.U. 17.3.2025, n. 63 il Comunicato con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2025: 11,15% (3,15% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; 15,15% (3,15% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili. |
Finanziamento soci e utili extracontabili Sentenza Corte Cassazione 24.3.2025, n. 7739 | È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti dei soci che finanziano la società se gli stessi non dispongono “di redditi tanto cospicui da consentire erogazioni di significativa entità”. In tal caso è “presumibile che gli importi pervenuti in capo alla società” siano collegati a “utili extracontabili indebitamente sottratti all’imposizione fiscale”. |
AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ : PEC PERSONALE ENTRO IL 30/06/2025
Con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, il Legislatore ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.
Recentemente il MiMiT con la Nota 12.3.2025, n. 43836, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della nuova disposizione. Sul punto merita rammentare innanzitutto che:
- ai sensi dell’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 “le imprese costituite in forma societaria sonotenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”;
- a seguito della predetta modifica, il citato art. 5 dispone che “l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 … è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
soggetti obbligati
Al fine di individuare i soggetti interessati dal nuovo adempimento vanno individuate le società che rientrano nel relativo ambito di applicazione, nonchè i soggetti (amministratori) di cui si deve comunicare l’indirizzo PEC.
Imprese – società
Considerato il richiamo generico operato dal citato art. 16 alle “imprese costituite in forma societaria” il Ministero precisa che:
- sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale.
Rientrano tra i soggetti inclusi anche le reti d’imprese quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo soggettività giuridica;
- sono escluse:
- le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
- gli enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.
Amministratori
Per quanto riguarda l’individuazione degli amministratori, nella Nota in esame è precisato che il termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società.
nota bene : | Considerato che l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore. |
indirizzo PEC
La norma in esame non fornisce specifiche indicazioni e non prevede limitazioni in merito all’indirizzo PEC dell’amministratore da comunicare al Registro Imprese e la stessa potrebbe pertanto portare a ritenere che l’amministratore possa scegliere di comunicare il medesimo indirizzo PEC dell’impresa. Secondo il Ministero tale scelta non risulta aderente alla ratio della norma, finalizzata all’istituzione di un recapito dell’amministratore, affinché lo stesso risulti direttamente contattabile attraverso un canale diretto e formale.
Inoltre, considerato che, in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa,comunicato per l’iscrizione nel Registro Imprese, deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, ne consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC.
nota bene : | Nella Nota in esame il Ministero aggiunge inoltre che, nel caso in cui sia stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati dovranno “regolarizzare” la situazione entro il 30.6.2025. |
Amministratore con più incarichi
Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.
decorrenza dell’obbligo
In merito alla decorrenza del nuovo obbligo, il Ministero precisa che lo stesso scatta / trova applicazione:
- sia per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025 ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data.
Per tali soggetti l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- sia per le imprese già costituite all’1.1.2025.
nota bene : | A tal fine, in mancanza di un termine normativamente fissato, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025. |
In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico nonchè della nomina del liquidatore,la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina / rinnovo.
imposta di bollo e diritti di segreteria (esenzione)
La Nota in esame specifica che l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria prevista dall’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 per l’iscrizione / successive variazioni della PEC dell’impresa nel Registro Imprese è da ritenersi applicabile anche con riferimento all’iscrizione / variazione della PEC dell’amministratore nel Registro Imprese introdotta dal citato comma 860.
Resta fermo che, nei casi in cui l’indirizzo PEC è comunicato congiuntamente con la domanda di iscrizione / deposito di un atto (ad esempio, nomina / rinnovo dell’amministratore) sono dovuti ordinariamente i diritti di segreteria.
Omessa comunicazione pec dell’amministratore
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore).
Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.
Regime sanzionatorio
La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame e per la stessa non risulta applicabile (per analogia) quanto disposto dall’art. 16, DL n. 185/2008.
Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da € 103 a € 1.032 a “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.
SCADENZARIO Mese di Aprile |
Giovedì 10 aprile |
5‰ IRPEF adempimenti beneficiari | Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritte nel relativo elenco “permanente”. |
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti mensili | Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 a persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 5.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente. |
Mercoledì 16 aprile |
Iva Liquidazione mensile | Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Irpef Ritenute alla fonte dividendi | Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: partecipazioni non qualificate; partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018. |
Mod. F24/770 | Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo: su redditi di lavoro dipendente e assimilati; su redditi di lavoro autonomo; dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera; con comunicazione dei dati “aggiuntivi” richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026. |
Ritenute alla fonte condomini | Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte locazioni brevi | Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef Altre ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Inps Gestione separata | Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Inps Dipendenti | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo. |
Martedì 22 aprile |
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali | Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 5.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente. |
Lunedì 28 aprile |
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali). |
Mercoledì 30 aprile |
Imposta di bollo registri contabili 2024 | Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2024, tenuti in formato elettronico, ovvero conservazione sostitutiva entro il 31.1.2026. |
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS | Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS). |
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
Mod. 730/2025 precompilato | Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2025 precompilato: direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS; tramite il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega |
Mod. Iva 2025 | Invidio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato della dichiarazione IVA relativa al 2024. |
Iva Credito trimestrale | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. |
Accise Autotrasportatori | Presentazione all’Agenzia delle Dogane della domanda relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. |
Corrispettivi distributori carburante mensili e trimestrali | Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Inps Dipendenti | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Inps Agricoltura | Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre. |
Mod. SSP Strutture sanitarie private | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2024 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa. |
Contributo annuale revisori enti locali | Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012. |
Mod. F24/770 | Invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5, dei dati “aggiuntivi” richiesti nel mod. 770 riferiti al versamento delle ritenute / trattenute operate nei mesi di gennaio / febbraio: su redditi di lavoro dipendente e assimilati; su redditi di lavoro autonomo; dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera. La comunicazione dei predetti dati consente al sostituto d’imposta di non presentare il mod. 770/2026. |
Rimessione in termini della Rottamazione-quater | Presentazione telematica della domanda per la riammissione alla c.d. “rottamazione-quater” da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto. |
CPB 2024 – 2025 sanatoria 2018 – 2022 | Versamento seconda rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022. |