CIRCOLARE DI GIUGNO 2023
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Compensi a mediatore vendita immobiliare
Sentenza Corte Cassazione 11.4.2023, n. 9612 | Nel contratto di mediazione non sussiste alcun obbligo di pagare la provvigione quale corrispettivo dell’attività posta in essere dal mediatore a vantaggio dei soggetti intermediati, se non al momento della conclusione dell’affare. Non è pertanto tenuto a versare la provvigione il promittente venditore che rifiuta di sottoscrivere il preliminare. La proposta irrevocabile del promissario acquirente ed accettata dalla controparte “assume la veste di accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell’iter formativo del futuro negozio traslativo della proprietà che mai ha avuto luogo, stante la difformità della bozza del contratto preliminare predisposto dal mediatore rispetto alle concordate modalità di pagamento del prezzo al saldo, ritenute rischiose dal promittente venditore”. |
Esenzione IMU immobili occupati
Ordinanza Corte Cassazione 13.4.2023, n. 9957 | L’esenzione IMU prevista dalla Finanziaria 2023 per gli immobili: · non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.; · occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale; non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. |
Immobile merce in comodato al socio
Sentenza CGT II grado Lombardia 20.4.2023, n. 1452 | È dovuta l’IMU sull’immobile merce dato in uso gratuito al socio-amministratore della società. Nel caso di specie l’immobile è stato concesso in comodato dal 2018 e pertanto la temporaneità d’uso da parte di terzi risulta soltanto “teorica”. L’esenzione IMU per gli immobili merce trova applicazione infatti a condizione che gli stessi siano destinati effettivamente alla vendita. |
Domanda ISCRO 2023
Messaggio INPS 5.5.2023, n. 1636 | Entro il 31.10.2023 è possibile presentare all’INPS la domanda per il riconoscimento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo. Non possono beneficiare dell’indennità per il 2023 i soggetti che hanno già fruito della medesima per il 2021 / 2022. |
COMMENTI LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO BOLLETTE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE |
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 29.5.2023, n. 124 della Legge n. 56/2023 è stato convertito il DL n. 56/2023, c.d. “Decreto Bollette”, contenente una serie di novità di natura fiscale, tra le quali si segnalano le seguenti.
ESTENSIONE CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI AL 2 TRIMESTRE 2023
Tipologia impresa | Credito d’imposta spettante |
Energivora | Il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN). |
Non energivora | A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019. |
Gasivora | Il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. |
Non gasivora | Il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. |
Soggetti | Credito d’imposta | ||||
3 trimestre 2022 | ott. / nov. 2022 | dicembre 2022 | 1 trimestre 2023 | 2 trimestre 2023 | |
Imprese energivore | 25% | 40% | 40% | 45% | 20% |
Imprese non energivore | 15% | 30% | 30% | 35% | 10% |
Imprese gasivore | 25% | 40% | 40% | 45% | 20% |
Imprese non gasivore | 20% |
RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA
L’impresa non gasivora / non energivora che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati. |
UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
I crediti d’imposta sopra esposti:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, entro il 31.12.2023, riportando i seguenti codici tributo.
Tipologia impresa | Energivora | Non energivora | Gasivora | Non gasivora |
Codice tributo mod. F24 | 7015 | 7016 | 7017 | 7018 |
- non sono soggetti ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini della determinazione della quota deducibile delle “altre spese”;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
CEDIBILITÀ CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
Le imprese beneficiarie possono cedere entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.
Va richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. |
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.
DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI ACCERTAMENTO
È confermata l’estensione dell’ambito applicativo della definizione agevolata prevista per gli accertamenti con adesione nonché per l’acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e degli atti di recupero.
Per tali definizioni quanto dovuto va versato (unica soluzione / max 20 rate trimestrali di pari importo) entro 20 giorni dalla sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ed entro 60 giorni dalla notifica dell’atto in caso di avviso di accertamento / rettifica / liquidazione e atto di recupero.
In particolare sono confermati:
- l’applicazione della definizione agevolata in acquiescenza, con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 dell’irrogato e degli interessi, anche agli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione / atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 – 15.2.2023 (la definizione doveva essere effettuata entro il 30.4.2023);
- il riconoscimento al contribuente, per gli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione definiti, nel periodo 2.1 – 15.2.2023, in acquiescenza “ordinaria” ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 per i quali al 31.3.2023 era in corso il pagamento rateale, della possibilità di richiedere con un’apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la rideterminazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18 dell’irrogato. Va considerato che:
- le rate ancora dovute devono essere versate secondo le scadenze del piano rateale originario;
- le maggiori sanzioni versate non sono rideterminabili / rimborsabili;
- la norma di interpretazione autentica in base alla quale, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31.3.2023, la definizione è consentita anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dall’1.4.2023 sulla base delle risultanze di tali PVC.
Accertamenti con adesione | Definizione, con sanzione ridotta a 1/18 del minimo, degli accertamenti relativi a: · PVC consegnati entro il 31.3.2023 (anche con riferimento all’accertamento con adesione di avvisi di accertamento notificati dall’1.4.2023 sulla base delle risultanze di tali PVC); · avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 ovvero notificati dal 2.1.2023 al 31.3.2023; · inviti al contradditorio “obbligatori” ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023, nonché inviti al contradditorio ex artt. 5, comma 1 e 11, comma 1, D.Lgs. n. 218/97 (“non obbligatori”). Il versamento di quanto dovuto va effettuato (unica soluzione / prima rata di massimo 20) entro 20 giorni dalla sottoscrizione. |
Avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione / atti di recupero | Definizione in acquiescenza con pagamento della sanzione ridotta a 1/18 dell’irrogato e degli interessi applicati, di: · avvisi / atti: − non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023; ovvero − notificati dal 2.1.2023 al 31.3.2023. Il versamento di quanto dovuto va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; · avvisi / atti non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 – 15.2.2023 (la definizione doveva essere effettuata entro il 30.4.2023. Per gli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione definiti, nel periodo 2.1 – 15.2.2023, in acquiescenza “ordinaria” ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 (con la riduzione della sanzione a 1/3) per i quali al 31.3.2023 era in corso il pagamento rateale, possibilità di richiedere con un’apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la rideterminazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18 dell’irrogato. |
ESTENSIONE DEFINIZIONI AGEVOLATE ENTI TERRITORIALI
In sede di conversione è stata prevista la possibilità, da parte degli Enti territoriali (Comuni, ecc.) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate – riscossione per la riscossione coattiva delle relative entrate ma provvedono direttamente ovvero tramite concessionari privati, di stabilire con un apposito Provvedimento, entro il 28.7.2023, l’applicazione delle disposizioni:
- relative all’annullamento automatico (“stralcio”) dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti da carichi relativi al periodo 2000 – 2015.
L’Ente può inoltre disporre anche la non applicazione della predetta definizione agevolata;
- in materia di “rottamazione-quater” relativamente ai carichi del periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
Nel caso in cui l’Ente preveda la possibilità di utilizzare la “rottamazione-quater” anche per i carichi riferiti alle entrate “di propria competenza”, lo stesso deve altresì stabilire:
- il numero di rate per il versamento di quanto dovuto e la relativa scadenza;
- le modalità di adesione da parte del soggetto interessato;
- il termine di presentazione della domanda;
- il termine entro il quale l’Ente territoriale / concessionario della riscossione trasmette al debitore la comunicazione contenente l’indicazione dell’importo dovuto e delle singole rate con la relativa scadenza.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
È confermato che la regolarizzazione, tramite il versamento integrale della sola imposta, dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori è consentita a condizione che per gli importi scaduti all’1.1.2023 non sia già intervenuta “alla medesima data”, ossia all’1.1.2023, la notifica della cartella di pagamento / atto di intimazione.
A seguito di tale novità, la notifica di una cartella di pagamento / atto di intimazione successivamente all’1.1.2023 non preclude la possibilità di avvalersi di tale sanatoria (così, ad esempio, la notifica di una cartella di pagamento il 15.1.2023 per omesso versamento della seconda rata scaduta all’1.1.2023 di un accertamento con adesione consente di accedere alla definizione).
Istituto definitorio | Somme omesse / insufficienti oggetto di regolarizzazione |
Conciliazione | Importi, anche rateali, scaduti all’1.1.2023 per i quali all’1.1.2023 non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione |
· Accertamento con adesione · acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione · reclamo / mediazione | Rate successive alla prima scadute all’1.1.2023 per le quali all’1.1.2023 non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione |
REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI
Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale:
- commesse fino al 31.10.2022;
- non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi;
è confermata la proroga dal 31.3 al 31.10.2023 del termine di versamento (unica soluzione / prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Versamento | Termine | ||
originario | prorogato | ||
Unica soluzione | 31.3.2023 | 31.10.2023 | |
2 rate di pari importo | 1 rata → | 31.3.2023 | 31.10.2023 |
2 rata → | 31.3.2024 |
Resta fermo al 31.3.2024 iI termine di rimozione delle irregolarità / versamento della seconda rata.
RAVVEDIMENTO SPECIALE
Relativamente al ravvedimento speciale utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d’imposta precedenti e, in particolare:
- le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, violazioni infedele dichiarazione);
- le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione);
è confermata la proroga dal 31.3 al 2.10.2023 (il 30.9 cade di sabato) del termine per:
- la rimozione dell’irregolarità / omissione;
- il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell’importo dovuto.
In particolare è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Inoltre, in caso di versamento rateale, il termine delle rate successive alla prima è fissato:
- al 10, 30.11 e 20.12 (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza nel 2023;
- al 3, 30.6, 30.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le rate in scadenza nel 2024.
Versamento | Termine | ||
originario | prorogato | ||
unica soluzione | 31.3.2023 | 2.10.2023 | |
8 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%) | 1 rata → | 31.3.2023 | 2.10.2023 |
2 rata → | 30.6.2023 | 31.10.2023 | |
3 rata → | 2.10.2023 | 30.11.2023 | |
4 rata → | 20.12.2023 | 20.12.2023 | |
5 rata → | 1.4.2024 | 1.4.2024 | |
6 rata → | 1.7.2024 | 1.7.2024 | |
7 rata → | 30.9.2024 | 30.9.2024 | |
8 rata → | 20.12.2024 | 20.12.2024 |
Rimozione irregolarità | Termine | |
originario | prorogato | |
31.3.2023 | 2.10.2023 |
Sono confermate le norme di interpretazione autentica che individuano con maggiore precisione le violazioni definibili con il ravvedimento speciale.
In particolare la disposizione in base alla quale la regolarizzazione interessa le violazioni, risultanti da dichiarazioni regolarmente presentate relative al 2021 e periodi precedenti, “diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173”, Finanziaria 2023 va interpretata nel senso che:
- la regolarizzazione non può essere effettuata:
- per le violazioni “rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ossia relative alle fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni).
Per effetto di tale interpretazione restrittiva il ravvedimento speciale non è consentito:
- per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
- per gli omessi versamenti delle imposte;
- per le violazioni definibili con la “regolarizzazione delle violazioni formali”;
- la regolarizzazione può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2021 e periodi precedenti, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata.
Inoltre, la disposizione in base alla quale “la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato” va interpretata nel senso che la regolarizzazione:
- è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
- è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI
Con riguardo al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, è confermata la proroga dal 30.6 al 30.9.2023 del termine per:
- presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda, utilizzando il modello “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”;
- versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata se l’importo è superiore a € 1.000).
Si rammenta che: · per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda ed effettuato un distinto versamento; · in mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
Inoltre, in caso di versamento rateale (max 20), per le rate successive alla prima il termine è fissato:
- al 10 e 20.12 (in luogo del 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza nel 2023;
- al 3, 30.6, 30.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le rate in scadenza dal 2024.
In sede di conversione è stato previsto che in caso di importo superiore a € 1.000, le rate “successive” alle prime 3 (ossia, a decorrere dalla quarta) possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo con scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024. La rata dovuta nel mese di dicembre resta confermata al 20.12. |
Modalità di versamento | Termini di versamento | ||
Importo netto dovuto | Periodicità | Termine originario | Termine prorogato |
Fino a € 1.000 | Unica soluzione | 30.6.2023 | 2.10.2023 (*) |
Oltre € 1.000 | Unica soluzione | 30.6.2023 | 2.10.2023 (*) |
Max 20 rate | 1 rata 30.6.2023 2 rata 2.10.2023 3 rata 20.12.2023 Rate successive 31.3 e 30.6 30.9, 20.12, di ciascun anno. | 1 rata 2.10.2023 (*) 2 rata 31.10.2023 3 rata 20.12.2023 Rate successive 31.3 e 30.6 30.9, 20.12, di ciascun anno. | |
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal 30.9.2023 alla data del versamento. | |||
Max 54 rate | 1 rata 2.10.2023 (*) 2 rata 31.10.2023 3 rata 20.12.2023 Rate successive (dalla 4 rata), ultimo giorno lavorativo di ciascun mese (la rata di dicembre va corrisposta entro il 20.12). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal 30.9.2023 alla data del versamento |
(*) Il 30.9 cade di sabato
È confermata la proroga dei termini dei seguenti effetti collegati con la definizione delle liti.
Effetti della definizione | Termine originario | Termine prorogato |
Sospensione dei giudizi / processi | 10.7.2023 | 10.10.2023 |
Sospensione termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione delle cause scadenti nel periodo 1.1 – 31.10.2023 | 31.7.2023 | 31.10.2023 |
Diniego definizione | 31.7.2024 | 30.9.2024 |
CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI
È confermata la proroga dal 30.6 al 30.9.2023 del termine entro il quale, in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, è possibile definire con l’accordo conciliativo le controversie pendenti all’1.1.2023 innanzi alle CGT di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.
La possibilità di definizione in esame è ora estesa anche alle controversie pendenti al 15.2.2023.
RINUNCIA LITI IN CASSAZIONE
È confermata la proroga dal 30.6 al 30.9.2023 del termine entro il quale, in alternativa alla definizione / conciliazione agevolata delle liti pendenti, è possibile rinunciare al ricorso principale / incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi al