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CIRCOLARE DI APRILE 2023

 

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

Assegno divorzile

 

 

Sentenza CGT II grado Lazio

4.10.2022, n. 4279/6/22                                                                         

L’assegno di mantenimento / divorzile versato all’ex coniuge è deducibile dal reddito a condizione che sia corrisposto periodicamente e sia disposto con Provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Casa parrocchiale

 

Sentenza CGT I grado Como

10.10.2022, n. 206/2/22                

L’esenzione IMU non spetta per la casa parrocchiale (canonica) qualora sia venuto meno l’effettivo utilizzo della stessa, quale residenza (intesa in senso “concreto e anagrafico”), da parte del parroco. Al fine dell’esenzione è, infatti, necessario che l’immobile sia utilizzato “a servizio di una funzione propriamente di culto”.

Notifica presso i locali

della società

 

 

 

Ordinanza Corte Cassazione 27.12.2022, n. 37828                                                                         

È legittima la notifica di un atto presso la sede della società nelle mani di una persona che si trovava nei locali della stessa, ancorché la relativa firma risulti illeggibile.

La presenza di una persona all’interno dei locali dell’impresa, come risultante dalla relazione dell’ufficiale giudiziario / postale, presume che la stessa “fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica” (ciò non richiede al notificatore di accertarsi di tale effettiva condizione).

Cessioni intraUE di beni

 

 

Risposta Agenzia Entrate 1.3.2023, n. 230                                                                         

Le cessioni intraUE di beni nei confronti di operatori che non risultano iscritti nel VIES non possono essere fatturate in regime di non imponibilità (con applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione dei beni) e vanno assoggettate ad IVA in Italia.

Accertamento induttivo

 

 

 

Ordinanza Corte Cassazione 8.3.2023, n. 6874                                                                         

In caso di accertamento induttivo puro, l’Ufficio deve determinare induttivamente non soltanto i ricavi, ma anche i relativi costi. In caso di accertamento bancario ex art. 32, DPR n. 600/73, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, è possibile eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dai prelievi non giustificati.

Presunzione distribuzione utili extra-contabili

 

 

Sentenza Corte Cassazione

10.3.2023, n. 7190                                                                         

Con riferimento alla distribuzione di utili extra-contabili, qualora nel corso dell’esercizio sia mutata la compagine sociale, la presunzione di percezione degli stessi opera nei confronti dei soci che, alla fine dell’esercizio, hanno approvato il bilancio e non anche di coloro che non rivestono più tale qualifica.

 

COMMENTI

ESTESE AL SECONDO TRIMESTRE 2023

LE AGEVOLAZIONI DEI CREDITI ENERGETICI

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel 2022, in seguito estese anche al primo trimestre 2023 ad opera della Finanziaria 2023.

Ora, nell’ambito del recente DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”, “nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle impresele citate agevolazioni sono state riproposte anche per il secondo trimestre 2023 (rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più che dimezzato).

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE” 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese energivore il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE” 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese gasivore il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE” 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese c.d. “non gasivore” il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Soggetti

Credito d’imposta

3 trimestre

2022

ott. / nov.

2022

dicembre

2022

1 trimestre

2023

2 trimestre

2023

Imprese energivore

25%

40%

40%

45%

20%

Imprese non energivore

15%

30%

30%

35%

10%

Imprese gasivore

25%

40%

40%

45%

20%

Imprese non gasivore

20%

RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA

L’impresa non gasivora / non energivora che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere al proprio fornitore:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
 

Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.

UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

I crediti d’imposta in esame:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2023. L’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l’apposizione del visto di conformità;
  • non sono soggetti ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

CEDIBILITà CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

Il beneficiario dell’agevolazione può cedere entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.