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CIRCOLARE DI LUGLIO 2022

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

Registro titolari effettivi

 

 

 

 

 

 

 

Decreto MEF 29.4.2022, n. 55                                                                         

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua le disposizioni attuative in materia di antiriciclaggio con particolare riguardo:

·      alla comunicazione al Registro Imprese dei dati / informazioni relativi alla titolarità effettiva dei soggetti (imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini), ai fini della relativa iscrizione / conservazione nella Sezione Autonoma / Sezione Speciale;

·      all’accesso / consultazione dei predetti dati da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio ex art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 e di terzi (ossia, del pubblico e di qualunque altra persona fisica / giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi).

Nuova detrazione

barriere architettoniche

 

Risposta interpello Agenzia

Entrate 23.5.2022, n. 291

La nuova detrazione di cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta anche qualora l’intervento sia stato iniziato nel 2021.

In particolare, per le spese sostenute nel 2021 spetta la detrazione ex art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR (50%); per quelle sostenute nel 2022 spetta la nuova detrazione (75%).

Aliquota IVA cessione

veicoli a disabili

 

 

 

 

Risposta interpello Agenzia

Entrate 30.5.2022, n. 313                                                                         

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti con disabilità, dal 29.1.2022, per effetto di quanto stabilito dal DM 13.1.2022, è sufficiente che il disabile presenti:

·      l’atto notorio / dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione;

·      copia semplice della patente dalla quale risulti l’indicazione degli adattamenti, anche di serie, del veicolo agevolabile, prescritti dalla Commissione medica locale ex art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 285/92.

 

 

 

COMMENTI

Le novità del c.d. “decreto semplificazioni”

Nell’ambito del recente DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” sono previste una serie di specifiche disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate.

DATI 8 – 5 – 2‰ INVIATI TELEMATICAMENTE DAL SOSTITUTO

In base alle nuove disposizioni il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:

  • controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta (come già previsto in passato);
  • consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (come già previsto in passato);
  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8 – 5 – 2 ‰, entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione, come già previsto in passato e di seguito riportato.

 

Data presentazione dichiarazione da

parte del sostituito

Termine invio dichiarazione all’Agenzia

delle Entrate da parte del sostituto

entro il 31.5

15.6

dall’1.6 al 20.6

29.6

dal 21.6 al 15.7

23.7

dal 16.7 al 31.8

15.9

dall’1.9 al 30.9

30.9

 

Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);

  • conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, anche le schede relative alle scelte dell’8 – 5 – 2 ‰.
 

Quanto sopra trova applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022 (periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Semplificazioni” in esame) e pertanto dal mod. 730/2023.

DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE LIPE / MOD. INTRA

É disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare:

  • è differito dal 16.9 al 30.9 il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;
  • è fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):
    • delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;
    • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

 

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Relativamente all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l’altro, che:

  • se l’importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
  • se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

Ora, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.

DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

É disposto il differimento dal 30.6.2022 al 30.9.2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per il 2020 e per il 2021.

EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

Con l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 28, D.Lgs. n. 346/90 è disposto che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al de cuius, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l’importo erogato.

DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA

In base ai commi 1 e 2 dell’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 è prevista una limitazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

In particolare se la dichiarazione precompilata è trasmessa:

  • senza modifiche rispetto ai dati già presenti nel modello;

oppure

  • con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta (come, ad esempio, variazione dei dati anagrafici o del sostituto d’imposta);

non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.

Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche dei dati, tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell’intermediario stesso. In tal caso, il controllo da parte dell’Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Ora, il Decreto in esame prevede che la dichiarazione precompilata presentata da parte di un CAF / professionista abilitato:

  • non è soggetta al controllo formale dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi se presentata, senza modifiche;
  • è soggetta al controllo formale se presentata con modifiche. In tal caso è inoltre stabilito che il controllo formale non è effettuato sui dati non modificati delle spese sanitarie. A tal fine il CAF / professionista abilitato acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al STS e verifica la relativa corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.
 

Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ossia dal mod. 730/2023 relativo al 2022.

ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:

  • il contratto sia stipulato con l’assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. “contratti assistiti”);
  • la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un’apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all’Accordo Territoriale vigente (c.d. “contratti non assistiti”).

Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.

DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE

Per effetto della modifica dell’art. 83, comma 1, TUIR:

  • l’esclusione dall’applicazione del c.d. “principio di derivazione rafforzata” è ora circoscritta alle micro-imprese ex art. 2435-ter, C.c. che non hanno “optato” per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Di conseguenza in caso di redazione del bilancio in forma ordinaria, anche per tali soggetti “valgono … i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai … principi contabili”.
 

La novità in esame che, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un “doppio binario”, determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Princìpi contabili è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, dal 2022;

  • i criteri di imputazione temporale hanno effetto ai fini fiscali anche con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione “evita … alle imprese la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa (IRESIRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento”.

ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal 2022, è abrogata la disciplina di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate “di comodo” le società c.d. “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

  • risultano in perdita per 5 periodi d’imposta consecutivi;
  • in un quinquennio:
    • risultano in perdita per 4 periodi d’imposta;
    • per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo

presunto determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.

ABROGAZIONE ADDIZIONALE IRES

A decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia, in generale, dal 2021, è abrogata l’addizionale IRES di cui all’art. 3, Legge n. 7/2009 (pari al 4% dell’utile) applicabile alle società / enti commerciali residenti in Italia:

  • che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio;
  • emittenti azioni / titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
  • con una capitalizzazione superiore a € 20 miliardi determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI

Il Legislatore ha modificato “formalmente” le disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il personale dipendente. In particolare:

  • è confermata la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, ora prevista come deduzione a sè stante;
  • le deduzioni previste:
    • dal comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, ossia rispettivamente la deduzione per contributi INAIL e per spese per apprendisti, disabili e CFL;
    • dal comma 4-bis.1, ossia la deduzione di € 1.850;

ora si applicano con riferimento ai lavoratori a tempo determinato.

Dette modifiche decorrono dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022, ossia in generale già dal 2021.

ESTEROMETRO

L’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto, oltre che nel caso in cui l’operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione). Trattasi, in particolare, degli acquisti di carburante, delle prestazioni alberghiere / dei ristoranti effettuate all’estero.

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO

È differito da 20 a 30 giorni il termine:

  • per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
  • per la “denuncia”, a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro.

PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO

In base al nuovo comma 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di estendere, con un apposito Provvedimento, le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L’ESTERO

È ridotto da € 15.000 a € 5.000 l’importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali. Peraltro non è più richiesta l’individuazione delle operazioni “frazionate”.

 

La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE

Intervenendo sull’art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è disposto che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi / cura / riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da case di ricovero e cura non convenzionate con il sistema sanitario e quest’ultima acquisti la prestazione sanitaria da un professionista che applica l’esenzione in esame.

In tale fattispecie l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario.

IVA AL 10% PER “RICOVERO E CURA” NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI

Modificando il n. 120 della Tab. A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari è ora disposto che la stessa aliquota IVA del 10% è applicabile anche alle:

  • prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;
  • prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate.

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19.

DELIBERA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dall’art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), i Comuni hanno la possibilità di deliberare la misura dell’addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022 (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1).

Nei Comuni per i quali:

  • nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale differenziate per scaglioni di reddito;

e

  • non viene adottata la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni entro il 31.7 oppure la stessa non viene trasmessa al MEF entro il 20.12 per la pubblicazione sul sito Internet dello stesso ai sensi dell’art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011;

l’addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021, con eliminazione dell’ultima.

PROROGA REVERSE CHARGE CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP

È prorogata fino al 31.12.2026 l’applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti:

  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

ENTI TERZO SETTORE

Con la modifica dell’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è disposta l’applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l’iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell’UE a decorrere dall’operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO

È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:

  • al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 – 31.12.2022;
  • al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 – 30.6.2023;

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

 

Alla proroga in esame è collegato il differimento al 30.11.2022 dell’invio da parte del contribuente dell’autodichiarazione attestante il rispetto dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework degli aiuti COVID-19.

 PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021

È prorogato dal 30.6 al 31.12.2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Come desumibile dalla citata Relazione illustrativa è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l’altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato», che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefìci fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica del COVID-19.