CIRCOLARE DI DICEMBRE 2021
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Contributo vendita prodotti sfusi / alla spina Decreto Ministero Transizione Ecologica 22.9.2021 | Sono state pubblicate le modalità per il riconoscimento del contributo ex art. 7, DL n. 111/2019 a favore degli esercenti commerciali di vicinato e quelli di media / grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi / alla spina, nonché per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. Per le spese sostenute nel 2020 la richiesta di contributo va presentata entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma informatica disponibile sul sito Internet www.minambiente.it. Per le spese sostenute nel 2021 dovrà essere presentata entro il 30.4.2022. |
Studi di settore
Ordinanza Corte Cassazione 22.10.2021, n. 29535 | È nullo l’accertamento basato sugli studi di settore se lo scostamento tra quanto accertato e il reddito dichiarato risulta esiguo (nel caso di specie 16%) rispetto alle caratteristiche socio-economiche “piuttosto depresse” del Comune in cui l’impresa esercita l’attività. |
Spese sponsorizzazione Ordinanza Corte Cassazione 26.10.2021, n. 30024 | Le spese di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito d’impresa qualora inerenti all’attività esercitata. A tal fine, l’inerenza “deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza”. I predetti costi sono pertanto deducibili se inerenti all’attività anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura; non assume rilevanza la valutazione in termini di utilità o vantaggio. |
Blocco dichiarazioni d’intento
Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 | Sono state definite le modalità operative, in vigore dall’1.1.2022, relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo finalizzate al contrasto delle frodi tramite “utilizzo di falso plafond-IVA”. Le dichiarazioni d’intento illegittime sono invalidate. SdI “blocca” le fatture emesse riportanti il relativo protocollo di ricezione. |
COMMENTI la definizione agevolata degli avvisi bonari |
Il DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prevede all’art. 5, a favore degli operatori economici che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità, c.d. “avvisi bonari”.
L’agevolazione consiste nell’esclusione dal pagamento delle sanzioni ovvero delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali.
Con il Provvedimento 18.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata. La stessa Agenzia è intervenuta anche recentemente aggiornando le predette modalità.
soggetti interessati
La definizione agevolata in esame può essere effettuata dai soggetti:
- con partita IVA attiva al 23.3.2021;
- che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 (mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020).
Soggetti non tenuti alla presentazione del mod. IVA
I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA “per uno o entrambi i periodi d’imposta 2019 e 2020” possono accedere alla definizione in presenza di una riduzione superiore al 30% dei ricavi / compensi 2020 rispetto a quelli 2019.
A tal fine va fatto riferimento ai seguenti campi del mod. REDDITI 2021 e 2020.
Persona fisica | Mod. REDDITI 2020 PF | Mod. REDDITI 2021 PF |
Impresa in contabilità ordinaria | RS116 | RS116 |
Lavoro autonomo | RE2, campo 2 | RE2, campo 2 |
Impresa in contabilità semplificata | RG2, campo 2 | RG2, campo 2 |
Regime dei minimi | LM2 | LM2, campo 3 |
Regime forfetario | da LM22 a LM27, campo 3 | da LM22 a LM27, campo 3 |
Società di persone | Mod. REDDITI 2020 SP | Mod. REDDITI 2021 SP |
Impresa in contabilità ordinaria | RS116 | RS116 |
Lavoro autonomo | RE2 | RE2 |
Impresa in contabilità semplificata | RG2, campo 5 | RG2, campo 5 |
Società di capitali | Mod. REDDITI 2020 SC | Mod. REDDITI 2020 SC |
RS107, campo 2 | RS107, campo 2 | |
Ente non commerciale | Mod. REDDITI 2020 ENC | Mod. REDDITI 2021 ENC |
Contabilità ordinaria | RS111 | RS111 |
Contabilità pubblica | RC1 | RC1 |
Lavoro autonomo | RE2 | RE2 |
Contabilità semplificata | RG2, campo 7 | RG2, campo 7 |
Regime forfetario ex art. 145, TUIR | RG4, campo 2 | RG4, campo 2 |
In base al comma 2 del citato art. 5, vanno considerati i ricavi / compensi delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione del mod. REDDITI per il periodo d’imposta 2020.
Con il recente Provvedimento 3.12.2021 l’Agenzia specifica che rilevano i dati “delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020”.
Come evidenziato nelle Motivazioni del citato Provvedimento “in questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare”.
Inoltre, “al fine di preservare l’omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi”.
avvisi bonari oggetto di definizione
La definizione agevolata riguarda le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità:
- elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall’art. 157, DL n. 34/2020 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
perfezionamento e modalità di definizione
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.
La definizione si perfeziona con il pagamento:
- delle imposte e dei relativi interessi;
- dei contributi previdenziali;
indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia:
- in unica soluzione;
ovvero
- in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il pagamento della prima rata va effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che “si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione”. |
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione:
- “restano definitivamente acquisite”;
- non sono rimborsabili;
- non sono utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
L’efficacia della definizione agevolata è subordinata al rispetto dei limiti / condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, da attestare tramite un’autodichiarazione.
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, originariamente fissato al 31.12.2021, ovvero in caso di non ricevimento della proposta di definizione in tempo utile per rispettare la scadenza del 31.12.2021, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento delle somme dovute / prima rata, è stato recentemente sostituito dal citato Provvedimento 3.12.2021 con un nuovo termine, ora individuato:
- entro 60 giorni dall’approvazione del modello utilizzabile per l’autodichiarazione (che sarà approvato dall’Agenzia con un prossimo Provvedimento);
ovvero, se successivo (più favorevole)
- entro 60 giorni dal pagamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).
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